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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/67

9. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:

a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o

b) solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all’allegato II.

Data la natura interna dello Strumento, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in conformità degli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Nell’ambito delle risorse stanziate all’articolo 10, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nel proprio programma almeno il 10 % delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, all’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri possono stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la scelta nel loro programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente.

4. La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate, in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (50), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

5. La Commissione consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulle azioni rientranti nel sostegno operativo al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, al fine di evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. Ove necessario, la Commissione consulta eu-LISA in merito alle azioni incluse nel sostegno operativo per le quali eu-LISA dispone di competenze specifiche conformemente al suo mandato.

6. Se del caso, la Commissione può coinvolgere le agenzie decentrate competenti, compresi quelli di cui al paragrafo 4, nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

7. A seguito dell’adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 e della formulazione di raccomandazioni nel quadro dello svolgimento di valutazioni delle vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2019/1896, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l’approccio più adeguato per attuare queste raccomandazioni con il sostegno dello Strumento.

8. La Commissione, se del caso, coinvolge l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel processo d’esame dell’approccio più adeguato per attuare le raccomandazioni di cui al paragrafo 7 con il sostegno dello Strumento. In tale contesto, la Commissione, se del caso, può avvalersi delle competenze di altre agenzie dell’Unione in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.

(50) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).