Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 22Fedlex · Progetto
15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/69
15. Nel condurre azioni nell’ambito dello Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al paragrafo 14, primo comma, lettere da a) a d), possono essere utilizzati per affrontare operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.
16. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno dello Strumento si basa sui pertinenti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, in particolare il programma comune di base di cui all’articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.
17. Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV.
18. La programmazione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 14
Revisione intermedia
1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punti da 2 a 10. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c), e ai punti da 2 a 10 dell’allegato I. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.
2. Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non sia stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
3. Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’articolo 8 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate nell’attuazione.
Articolo 15
Azioni specifiche
1. Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla sua dotazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel suo programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello Strumento.
2. I finanziamenti per le azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri.
Articolo 16
Sostegno operativo
1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 33 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito dello Strumento per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.