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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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L 251/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
(32) Nel condurre azioni finanziate nell’ambito dello Strumento che riguardano la sorveglianza delle frontiere marittime,
gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. A questo proposito, dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi finanziati nell’ambito dello Strumento per operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.
(33) Oltre alla cooperazione dell’Unione relativa alle funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), e l’Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo Consiglio (27), una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.
(34) Per rafforzare la complementarità e consolidare la coerenza delle attività marittime, evitare una duplicazione di sforzi
e alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, dovrebbe essere possibile utilizzare lo Strumento anche per sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale.
(35) Dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi TIC finanziati dallo Strumento anche per conseguire gli
obiettivi del Fondo Sicurezza interna, istituito con regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito con regolamento (UE) 2021/1147 Tali attrezzature e sistemi TIC dovrebbero restare disponibili e utilizzabili per attività di controllo di frontiera efficaci e sicure e il loro impiego per gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe essere limitato nel tempo.
(36) Lo Strumento, in linea con i suoi obiettivi specifici, dovrebbe servire principalmente la politica interna dell’Unione.
Nel contempo, ove necessario, dovrebbe poter sostenere azioni in linea con le priorità dell’Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. È opportuno che tali azioni siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno e le completino. In particolare, tali azioni dovrebbero essere attuate in modo da garantire la piena coerenza con la politica esterna dell’Unione, il rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e la coerenza con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione. Tali azioni dovrebbero inoltre concentrarsi su misure non orientate allo sviluppo, servire gli interessi delle politiche interne dell’Unione ed essere coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. Nelle sue valutazioni intermedia e retrospettiva la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione all’attuazione di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi.
(37) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento
dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT su larga scala comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione in questi settori.
(38) Nel promuovere le azioni sostenute dallo Strumento, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire
informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla provenienza degli stessi quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.
(26) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). (27) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18). (28) Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).