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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/55

(39) La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito dello Strumento per promuovere le

migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione dello Strumento.

(40) La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico

in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.

(41) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche in relazione al ricorso al

sostegno operativo nell’ambito dello Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di diritti fondamentali, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di gestione delle frontiere e politica dei visti o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen stabilito nel regolamento (UE)

n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.

(42) Lo Strumento dovrebbe garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti

dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall’approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del programma.

(43) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in

importi fissi conformemente all’allegato I e in un importo calcolato in base ai criteri di cui al medesimo allegato e che rispecchino la lunghezza delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime e i relativi livelli di impatto, il carico di lavoro negli aeroporti e presso i consolati e il numero di consolati. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.

(44) Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo

termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, a metà del periodo di programmazione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri un importo aggiuntivo basato sui dati statistici, conformemente all’allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del loro programma.

(45) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento. Tale valutazione

intermedia dovrebbe essere utilizzata per valutare l’efficacia dello Strumento e il valore aggiunto dell’Unione al riguardo e fornire una visione d’insieme trasparente della sua attuazione.

(46) Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e della politica dei visti sono in continua evoluzione, è

necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti nelle priorità relative alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione dello Strumento e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.