Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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L 251/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
(47) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare
le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.
(48) Lo Strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla gestione delle frontiere, alla politica
comune in materia di visti e ai sistemi IT su larga scala, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo Strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
(49) Parte delle risorse disponibili nell’ambito dello Strumento potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri
volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni dotate di valore aggiunto dell’Unione che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri, come l’acquisto, tramite i programmi degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative, la modernizzazione del trattamento delle domande di visto, lo sviluppo di sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali sistemi. La Commissione dovrebbe definire tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.
(50) Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico dello Strumento a livello nazionale mediante i programmi degli
Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento dello Strumento, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.
(51) Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di far fronte nell’immediato a esigenze specifiche e urgenti nel caso di una
situazione di emergenza, come un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, in particolare alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello di impatto alto o critico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, o altre situazioni per le quali è stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.
(52) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dello Strumento, che deve costituire,
per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (29). L’importo di riferimento privilegiato assegnato allo Strumento è aumentato di un importo aggiuntivo di 1 miliardo di EUR a prezzi 2018, come specificato nell’allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (30).
(53) Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio (31) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
(54) Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un
quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.
(29) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28. (30) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11). (31) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).