Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 12 pagine
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Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del Codice penale. Rapporto sui risultati della consultazione
Sintesi
Il 7 marzo 2021 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». I nuovi articoli 10a e 197 numero 12 sono quindi stati integrati nella Costituzione federale (Cost.). Non essendo direttamente applicabile, la nuova disposizione costituzionale va attuata in una legge. L’avamprogetto propone di introdurre il nuovo articolo 332a nel Codice penale (CP) con una fattispecie contravvenzionale.
Il 20 ottobre 2021 il Consiglio federale ha avviato la consultazione che si è conclusa il 4 febbraio 2022. Tutti i 26 Cantoni, 6 partiti di cui 5 rappresentati nell’Assemblea federale, 23 organizzazioni e altri interessati hanno formulato un parere; in totale sono pervenuti 55 pareri.
Il progetto ha raccolto un largo consenso. 39 partecipanti aderiscono in linea di massima alla proposta federale di modificare il CP, mentre sono sfavorevoli un Cantone, un partito, sei organizzazioni e alcuni privati. I sostenitori dell’avamprogetto affermano per lo più che la soluzione proposta garantisce un’applicazione uniforme. Chi si oppone critica in parte l’attuazione a livello federale mentre alcuni respingono la soluzione nell’ambito del CP e chiedono invece una legge federale a sé stante.
Per quanto riguarda il contenuto, alcuni partecipanti ritengono inaccettabile che il divieto di dissimulare il viso non sia esteso agli spazi comuni negli immobili locativi. Diversi partecipanti chiedono di prevedere ulteriori deroghe, in particolare nell’ambito dei diritti fondamentali. Molti pareri si concentrano sulla deroga al divieto in occasione di interventi individuali e di riunioni negli spazi pubblici: 12 partecipanti vorrebbero più rigore e chiedono di cancellare la deroga o di riformularla. Altri 10 sono scettici rispetto alla praticabilità delle disposizioni. Alcuni propongono un obbligo di autorizzazione: al fine di migliorare la possibilità della polizia di attuare la normativa, la deroga potrebbe essere vincolata alla concessione di un'autorizzazione. Diversi partecipanti chiedono una netta riduzione della pena massima di 10 000 franchi prevista nel Codice penale per le contravvenzioni; alcuni chiedono che l'importo della multa sia simbolico. Altri vogliono un’attuazione nell'ambito della procedura delle multe disciplinari che comporta meno oneri per i Cantoni.
1 Introduzione
Il 7 marzo 2021 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». I nuovi articoli 10a e 197 numero 12 sono stati integrati nella Costituzione federale (Cost.)1. L’articolo 10a Cost. vieta di dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto (cpv. 1). È inoltre espressamente vietato obbligare un’altra persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso (cpv. 2). La legge prevede infine una serie di deroghe giustificate da motivi di salute, sicurezza, condizioni climatiche e usanze locali (cpv. 3). La disposizione transitoria di cui all’articolo 197 numero 12 Cost. stabilisce che la legislazione d’esecuzione vada elaborata entro due anni dall’accettazione del suddetto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101