Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 12 pagine
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Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del Codice penale. Rapporto sui risultati della consultazione
2.2.3 Multe più basse
Diversi partecipanti chiedono una netta riduzione delle multe. L’avamprogetto riprende l’importo massimo previsto per le contravvenzioni disciplinate nel CP, ossia la multa di 10 000 franchi (art. 103 CP in combinato disposto con l’art. 106 cpv. 1 CP). Se non si introduce una procedura delle multe disciplinari, il Canton Zugo chiede un importo più basso. Per il PES la multa deve avere carattere simbolico (p. es. 10 CHF) e il Consiglio federale dovrebbe formulare all’indirizzo dei Cantoni una raccomandazione corrispondente. Anche Brava e Les Foulards Violets optano per una multa simbolica decisamente più bassa. Tenendo conto del principio di proporzionalità, pure Amnesty International è critica nei confronti dell’importo della multa proposto. Il PS propone un importo di 1500 franchi. La FOIS chiede di distinguere in base alle motivazioni: chi vela il proprio viso per motivi religiosi non va equiparato a chi si copre il viso per turbare l’ordine pubblico. L’importo della multa andrebbe fissato in modo più preciso già nella legge e non andrebbe lasciato al potere discrezionale del giudice. La multa per la dissimulazione del viso per motivi religiosi potrebbe essere compresa ad esempio tra i 50 e i 150 franchi (la prima volta), mentre in caso di recidiva tra i 300 e i 1000 franchi. Il Canton Vaud sostiene che le multe debbano essere proporzionate e in ogni caso compatibili con la prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.2.4 Procedura delle multe disciplinari o attuazione di diritto amministrativo
Alcuni partecipanti, ossia BL, GL, NW, VS, ZG, il PLR, il PES (se la nuova disposizione è attuata a livello federale con una legge a sé stante), Brava e les Foulards Violets chiedono un’attuazione nell'ambito della procedura delle multe disciplinari. I Cantoni Glarona e Vallese sostengono che la procedura delle multe disciplinari sarebbe meno onerosa per i Cantoni. Il Canton Zugo non capisce come mai non si debba punire un reato di poco conto applicando la legge sulle multe disciplinari. Questa procedura sarebbe più semplice e veloce. Il PLR critica il fatto che inserendo le disposizioni nel CP non sarebbe possibile avviare la procedura delle multe disciplinari il che comporterebbe un aumento dell’onere a carico della autorità inquirenti.
Solo il Canton Svitto si esprime esplicitamente contro una procedura delle multe disciplinari; mentre il Canton Soletta ritiene appropriato rinunciarvi.
2.2.5 Altre osservazioni sull’attuazione
Per garantire un’applicazione uniforme della nuova disposizione penale, il Canton Berna vorrebbe che la Confederazione emanasse una raccomandazione sull’applicazione di tale norma.
Il Canton Zurigo auspica un monitoraggio dell’applicazione nell’ambito del quale verificare le modalità con cui l’autorità attua il divieto, il numero e le circostanze delle denunce e gli effetti del divieto sulla società e sulle comunità di fede mussulmana.
3 ConsultazioneSecondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla proce-
dura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico la documentazione relativa alla consultazione, i pareri dei partecipanti alla consultazione, dopo la scadenza del termine di consultazione, e il rapporto esplicativo, dopo che il Consiglio federale ne ha preso conoscenza. La versione integrale dei pareri è consultabile sulla piattaforma delle pubblicazioni del diritto federale31.