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Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 8 pagine
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[Titolo]. LF FF 20XX
Sezione 5: Sistemi di informazione e di documentazione
Art. 59bis
1L’UFAM può gestire sistemi di informazione e di documentazione per lo svolgimento di procedure per via elettronica secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che vengono gestite per via elettronica.
2In caso di svolgimento di procedure elettroniche assicura l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
3In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti la cui firma è prescritta per legge, invece della firma elettronica qualificata può accettare un’altra conferma elettronica dei dati da parte della persona soggetta all’obbligo di autorizzazione o di dichiarazione.
4Può concedere accesso ai sistemi di informazione e di documentazione ai servizi e alle persone seguenti:
a. Amministrazione federale delle dogane;
b. servizi cantonali competenti per l’esecuzione;
c. persone soggette all’obbligo di autorizzazione e di dichiarazione;
d. altri servizi e altre persone designate dal Consiglio federale, se necessario per l’adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.
5I servizi e le persone di cui al capoverso 4 possono consultare e trattare dati personali dai sistemi di informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per quanto necessario per l’adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 60
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
e. viola le prescrizioni sulle sostanze (art. 29 e 30a lett. b), gli organismi (art. 29b cpv. 2, 29f e 30a lett. b) o ulteriori misure in caso di suoli deteriorati (art. 34);
o. ritira, importa o esporta, senza autorizzazione, rifiuti speciali o quantità notevoli di altri rifiuti (art. 30f cpv. 2 lett. c e d, art. 30g);
2In presenza di circostanze aggravanti la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Sono presenti circostanze aggravanti se l’infrazione:
a. riguarda una grande quantità di sostanze, organismi o rifiuti, oppure il pericolo causato dall’infrazione è grave per altri motivi;
b. è commessa per mestiere o per abitudine; oppure
c. viene commessa da una persona che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente infrazioni contro questa legge.