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Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 8 pagine
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[Titolo]. LF FF 20XX
b. questi siti sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano.
4Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento come pure sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti.
Art. 32d cpv. 6
6Le spese per l’indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b e capoverso 1bissono di principio a carico del proprietario del sito, salvo diverse disposizioni previste dal diritto cantonale.
Art. 32e cpv. 3-6
Abrogati
Art. 32ebisIndennità della Confederazione
1La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dall’indagine di siti che non risultano inquinati (art. 32d cpv. 5), se le indagini sono concluse entro il 31 dicembre 2040.
2La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dall’indagine di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento è conclusa entro il 31 dicembre 2028 e:
a. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 4–6; oppure
b. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.
3La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dalla sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento sono concluse entro il 31 dicembre 2040 e:
a. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 4–5; oppure
b. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.
4La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dall’indagine, dalla sorveglianza e dal risanamento dei siti seguenti negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e non rientrano nelle disposizioni previste dal capoverso 5, se i provvedimenti sono conclusi entro il 31 dicembre 2040:
a. siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, sui quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;