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Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 8 pagine

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[Titolo]. LF FF 20XX

b. altri siti sui quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.

5La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti da provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle in siti negli impianti di tiro in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna e per indennizzare le spese risultanti dall’esame, dalla sorveglianza e dal risanamento, se:

a. i provvedimenti sono conclusi entro il 31 dicembre 2040; e

b. sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.

6La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dalle indagini e dai risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b, nella misura in cui non sussistano pretese di indennità secondo i capoversi 1–5.

7La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l’articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dai risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1bis, nella misura in cui non sussistano pretese di indennità secondo i capoversi 1–5.

8Per l’onere lavorativo delle autorità cantonali competenti, la Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare loro indennità forfettarie per:

a. la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento per tutti i siti inquinati bisognosi di un’indagine, ad eccezione dei siti di cui ai capoversi 1 e 4–7, se la valutazione è conclusa entro il 31 dicembre 2028;

b. la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti i siti inquinati bisognosi di risanamento secondo i capoversi 4 e 5, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2040; e

c. la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati bisognosi di risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento sono concluse entro il 31 dicembre 2040.

Art. 32eterPresupposti e ammontare delle indennità

1Le indennità di cui all’articolo 32ebisvengono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

a. al 40 per cento dei costi computabili per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 1;

b. per le indennità di cui all’articolo 32ebiscapoverso 2 e capoverso 3 lettera b: