Progetto

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

[Titolo]. LF FF 20XX

b. le deroghe in presenza di rumore del traffico aereo ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere a e b; i valori di allarme devono essere rispettati.

Art. 23 Valori di pianificazione

1Il Consiglio federale stabilisce i valori di pianificazione per il rumore per:

a. la pianificazione di nuove zone edificabili;

b. la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi;

c. la valutazione dei locali esterni nel caso di permessi di costruzione in zone esposte al rumore.

2Questi valori di pianificazione sono inferiori ai valori limite delle immissioni.

Art. 24 Requisiti per le zone edificabili

1 Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati.

2Nelle zone edificabili nelle quali i valori limite delle immissioni sono superati, le modifiche dei piani di utilizzazione con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo possono essere decise solo se:

a. all’interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze è presente uno spazio libero destinato ad attività ricreative, corrispondente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona e accessibile alla popolazione interessata; e

b. vengono stabilite misure che, dal punto di vista acustico, contribuiscono a una qualità abitativa adeguata.

3Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli spazi liberi secondo il capoverso 2 lettera a e il tipo di misure secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 32c cpv. 1, 1bise 4

1I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano:

a. discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);

b. parchi giochi pubblici e aree verdi pubbliche il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente, nella misura in cui questi siti non debbano essere già risanati secondo la lettera a.

1bisI Cantoni possono prevedere sostegni finanziari per il risanamento di parchi giochi privati e giardini privati, se:

a. il suolo di questi siti è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e i bambini vi giocano regolarmente; e