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Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 8 pagine
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[Titolo]. LF FF 20XX
3Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. [precedente cpv. 2]
4In casi lievi la pena è una multa.
5Il capoverso 1 lettere e–k non si applica se è applicabile l’articolo 230bisdel Codice penale svizzero3.
Art. 61 cpv. 1
1È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a. viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12);
m. viola le prescrizioni sulle misure contro il deterioramento fisico del suolo (art. 33 cpv. 2);
Art. 61a cpv. 1 primo periodo
1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude la tassa secondo l’articolo 35a, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l’ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato.
Art. 62a Assistenza amministrativa
1Le seguenti autorità si prestano reciprocamente assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento di reati e all’attuazione di misure basate sulla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca o ingegneria genetica:
a. UFAM;
b. Amministrazione federale delle dogane;
c. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
d. Ufficio federale di polizia;
e. Ministero pubblico della Confederazione;
f. Autorità penali e amministrative cantonali;
g. altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, se necessario per l’adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.
2Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali meritevoli di particolare attenzione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali,