Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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minati (OTaRSi) e nelle due comunicazioni «Indennità per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati» e «Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi». In caso di costi computabili superiori a 250 000 franchi, prima di adottare i provvedimenti il Cantone deve obbligatoriamente raccogliere un parere per la consultazione e una decisione di assegnazione. I pagamenti vengono in genere effettuati dopo la conclusione e il controllo dei lavori. In caso di lavori di lunga durata e dispendiosi in termini di costi, le indennità possono essere versate a tappe. L’articolo 16 capoverso 4 OTaRSi stabilisce che, qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, vengono definite priorità per i versamenti e i progetti rinviati potranno essere trattati negli anni successivi.

Durata del sussidio

Dal momento che la gestione dei siti contaminati è un compito statale che, a partire dal 1998, decadrà dopo una o due generazioni, il sussidio deve essere limitato nel tempo, come previsto dalle Linee direttive delle finanze federali. Ne consegue che l’introduzione di scadenze per le indennità OTaRSi rientra nell’interesse politico generale. Considerato che gli esami devono essere svolti entro il 2028, i risanamenti entro il 2040 e l’indagine e il risanamento dei suoli inquinati con sostanze pericolose sui quali i bambini giocano regolarmente entro il 2060, con il sussidio decade anche il compito. La limitazione temporale prevista è quindi adeguata e attuabile.

7.6.3 Tasse d’incentivazione, sistemi d’informazione e di documentazione e diritto penale

Le disposizioni non contengono nuovi sussidi.

7.6.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua

La modifica proposta soddisfa gli scopi e i principi di cui agli articoli 1, 4, 5, 9 e 10 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) e permette di assicurare in modo efficace, economico, omogeneo ed equo una formazione uniforme in tutta la Svizzera. La proposta è compatibile con le disposizioni della legge sui sussidi.

7.7 Delega di competenze legislative

7.7.1 Rumore

Il progetto contiene le seguenti deleghe di competenze legislative al Consiglio federale:

L’articolo 22 capoverso 3 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli relativi ai criteri di cui al capoverso 2 del medesimo articolo per quanto concerne i permessi di costruzione in zone esposte al rumore. In particolare il Consiglio federale dovrà definire quale percentuale di locali sensibili al rumore nei quali i valori limite delle immissioni vengono rispettati almeno in parte sarà considerata sufficiente secondo il capoverso 2 lettera a e cosa si deve intendere per rispetto parziale dei