Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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7.4.2 Siti contaminati
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’articolo 32ebis capoversi 6 e 7 LPAmb in combinato disposto con l’articolo 32etercapoverso 1 lettere e ed f LPAmb pone le basi legali affinché la Confederazione possa concedere indennità per gli interventi d’indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Questa disposizione implica nuovi sussidi ricorrenti eccedenti 2 milioni di franchi ed è quindi subordinata al freno alle spese. Inoltre, l’articolo 32ebiscapoverso 8 in combinato disposto con l’articolo 32etercapoverso 1 lettere g-i LPAmb pone la base legale affinché la Confederazione possa concedere ai Cantoni indennità forfettarie relative al loro onere lavorativo. Infine, con l’articolo 32ebiscapoverso 3 lettera a in combinato disposto con l’articolo 32eter capoverso 1 lettera c numero 1 le indennità relative ai costi scoperti in caso di risanamento di siti aziendali vengono aumentate dal 40 al 60 per cento. Dal momento che i nuovi sussidi ricorrenti implicano esborsi supplementari eccedenti 2 milioni di franchi, anche queste nuove disposizioni richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Le altre disposizioni relative ai siti contaminati non implicano nuovi sussidi o crediti d’impegno e non sono subordinate al freno alle spese.
7.4.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione delle disposizioni relative alle tasse d’incentivazione sul tenore di zolfo non ha alcun effetto sul freno alle spese.
7.4.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua
La modifica proposta non prevede sussidi, crediti di impegno o limiti di spesa che comportano una nuova spesa unica superiora a 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di oltre 2 milioni di franchi.
7.4.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Con l’articolo 59bisLPAmb non viene creata una disposizione su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né vengono decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese eccedenti uno dei valori soglia).
7.4.6 Diritto penale
Non vengono create disposizioni su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa