Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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tarie e le modifiche nel settore degli impianti di tiro, non è necessario modificare l’OTaRSi né l’OSiti. A titolo integrativo si dovranno prevedere aiuti all’esecuzione e circolari concernenti le modalità di attuazione (presentazione delle domande, giustificativi necessari ecc.) da diramare ai Cantoni. OTaRSi, OSiti e O Suolo devono invece essere integrate e modificate in relazione ai parchi giochi, alle aree verdi e ai giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. La formulazione concreta delle modifiche dipende dalle modalità di attuazione che, pur essendo state formulate a grandi linee dal gruppo di lavoro UFAM/CCA, devono ancora essere precisate.
7.3.3 Tasse d’incentivazione
Il progetto prevede l’abrogazione di due articoli della LPAmb non più applicabili.
7.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua
La modifica proposta contiene importanti disposizioni legislative che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 LParl devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale si basa sull’articolo 163 capoverso 1 Cost. I diritti e gli importi degli aiuti finanziari della Confederazione devono essere fissati a livello di legge, ovvero nella LPAmb.
7.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Le deroghe dell’articolo 21a e dell’articolo 34 capoverso 1bisdella legge federale del 20 dicembre 1986 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) richiedono una base legale formale.
7.3.6 Diritto penale
Il progetto contempla la modifica di importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
7.4.1 Rumore
Con il progetto non vengono create disposizioni su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese eccedenti uno dei valori soglia).