Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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7.5.5 Sistemi di informazione e di documentazione e diritto penale

Le nuove disposizioni non comportano ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

7.6.1 Rumore

Il progetto non contiene disposizioni su nuovi sussidi.

7.6.2 Siti contaminati

Come in passato, anche con questa modifica della LPAmb gli obiettivi e i principi degli articoli 1, 4, 5, 9 e 10 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) sono rispettati.

Importanza del sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione

Nell’ambito del riesame periodico (art. 5 LSu) si è riscontrato che, a causa dei ritardi nella gestione dei siti contaminati, non sarà possibile rispettare l’obiettivo di una-due generazioni perché in particolare il personale dei Cantoni non è sufficiente per svolgere i lavori amministrativi. Inoltre, i ritardi determinano eccedenze nel fondo OTaRSi. Con la modifica della LPAmb si intende accelerare la gestione dei siti contaminati che ha raggiunto una fase di stallo, realizzando un’attuazione efficace, equa e uniforme dal punto di vista economico. In linea con l’articolo 5 capoverso 3 LSu viene proposta una modifica legislativa avente lo scopo di evitare ulteriori ritardi nei lavori. Come in passato, i presupposti di base per le indennità sono rispettati perché i soggetti obbligati al risanamento non hanno un interesse personale preponderante, non può essere ragionevolmente richiesto che sopportino l’onere finanziario e i vantaggi risultanti dal compito non compensano l’onere finanziario.

Le indennità forfettarie ai Cantoni possono essere accordate ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera c LSu poiché, secondo il sondaggio, i costi amministrativi vengono per lo più addebitati ai responsabili solo in misura molto ridotta (in media il 14 %).

Procedura e gestione del sussidio

L’ordinanza sui siti contaminati in vigore dal 1998, che regola in modo dettagliato la procedura per l’indagine, la valutazione, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati, si è dimostrata valida. Già oggi è possibile prevedere in modo affidabile che, a partire dal 2020, circa 5000 siti dovranno essere esaminati e circa 2500 siti contaminati dovranno essere risanati; tra di essi una mezza dozzina di grandi siti i cui progetti di risanamento sono seguiti dall’UFAM già da anni. Con queste informazioni è possibile fare una buona stima delle future indennità. La procedura OTaRSi, la collaborazione tra i Cantoni e l’UFAM, i presupposti per le indennità e i tassi d’indennità determinanti non presentano difficoltà e, sulla base della LPAmb, sono definiti in dettaglio nell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti conta-