Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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(con spese eccedenti uno dei valori soglia). Queste nuove disposizioni non sono quindi subordinate al freno alle spese.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
7.5.1 Rumore
Il progetto non comporta modifiche delle competenze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La normativa eccezionale finora necessaria per la costruzione di edifici in zone esposte al rumore decade (ad eccezione del rumore del traffico aereo). Di conseguenza i Comuni ottengono maggiori competenze. Ciò rinforza il principio di sussidiarietà.
I Comuni si fanno carico del lavoro di controllo e di esecuzione correlato al progetto, garantendo in tal modo il principio dell’equivalenza fiscale.
7.5.2 Siti contaminati
La revisione non comporta modifiche alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Il risanamento dei siti contaminati è e resta un compito dei Cantoni. La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni ed esercita la vigilanza sull’esecuzione da parte dei Cantoni. Il progetto amplia i sussidi e pone una limitazione temporale, ma l’attuazione continua a essere un compito dei Cantoni e il principio di sussidiarietà viene così rispettato.
Poiché la Confederazione, in rappresentanza della società nel settore della protezione dell’ambiente, e i Cantoni, in qualità di ente pubblico competente per il risanamento dei siti contaminati, sono i principali beneficiari dei provvedimenti di risanamento, è opportuno che, anche conformemente alle loro possibilità finanziarie, essi sostengano una parte dei costi di risanamento per i parchi giochi inquinati e siti equiparabili. Grazie al suo sostegno finanziario, la Confederazione e, a seconda della legislazione cantonale, anche il Cantone possono esercitare la loro influenza e il loro controllo sull’indagine e sul risanamento. Il principio dell’equivalenza fiscale è così rispettato.
7.5.3 Tasse d’incentivazione
L’abrogazione delle disposizioni non comporta ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.
7.5.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua
Le nuove disposizioni non comportano ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.