Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine
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- tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi)
- tipo di prodotto 21 (prodotti antincrostazione)
I dati di monitoraggio delle acque superficiali e i risultati di campagne di misurazione specifiche su determinati prodotti hanno permesso di riscontrare ripetutamente la presenza di alcuni principi attivi biocidi, in taluni casi in concentrazioni preoccupanti dal punto di vista ecotossicologico. La maggior parte dei principi attivi rilevati sono o erano omologati anche come prodotti fitosanitari. In genere, le acque campionate fanno parte di bacini imbriferi caratterizzati da una forte presenza di attività agricole e nelle rilevazioni si nota spesso una stagionalità, ragion per cui in molti casi si presume che
l’incidenza di biocidi sul carico totale di immissioni non sia elevata. Tuttavia, solo i dati inerenti alle quantità introdotte sul mercato permetteranno una migliore attribuzione alle varie fonti di immissione.
Cpv. 2
L’obiettivo di riduzione dei rischi associati ai biocidi si basa su misurazioni effettuate nelle acque.
Le concentrazioni di principi attivi misurate nelle acque superficiali riconducibili ai tipi di prodotto indicati nel capoverso 1 non devono superare i valori stabiliti in base a criteri ecotossicologici. Questi valori corrispondono alle esigenze espresse in valori numerici giustificate dal profilo ecotossicologico per singoli pesticidi organici fissate nell’allegato 2 OPAc. Per i principi attivi che (ancora) non figurano in tale allegato, viene utilizzata quale valore determinante per le acque superficiali la concentrazione calcolata del principio attivo al di sotto della quale non è atteso alcun effetto8. Queste concentrazioni derivano dagli studi ecotossicologici disponibili con lo stesso obiettivo delle esigenze espresse in valori numerici giustificate dal profilo ecotossicologico per le singole sostanze riportate nell’OPAc. Al di sotto di questa concentrazione nelle acque non sono attesi effetti (cronici) per le specie acquatiche sensibili.
Nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile non deve essere superato il valore limite di 0,1 μg/l per i pesticidi e i relativi prodotti di degradazione.
Per quanto riguarda i biocidi, è opportuno fondarsi su misurazioni ambientali, dato che non è possibile quantificare il rischio rappresentato da un principio attivo per un determinato comparto ambientale.
Per farlo servirebbero dati dettagliati sull’impiego dei biocidi, ma questi possono essere rilevati solo in modo limitato poiché le tipologie e i luoghi di impiego – e quindi le possibili vie di immissione nonché gli utilizzatori dei prodotti – sono estremamente vari. Inoltre, a ciascuno dei tipi indicati nel
capoverso 1 e, in taluni casi, anche ai singoli principi attivi sono riconducibili moltissimi prodotti. Infine, succede spesso che l’utilizzazione di biocidi avvenga in un determinato luogo (p. es. in un’azienda che si occupa di impregnazione o in un’economia domestica privata), ma che i principi attivi siano immessi nell’ambiente molto più tardi e in un luogo diverso (p. es. a seguito di dilavamento del legno trattato utilizzato in una costruzione o attraverso gli impianti di depurazione delle acque di scarico dopo che è stato lavato il pavimento in un’economia domestica privata).
Cpv. 3
Quale indicatore del raggiungimento dell’obiettivo per ciascun biocida viene fissato il rapporto tra il numero di superamenti dei valori limite rilevati nelle acque e il numero delle acque analizzate ogni anno. In quest’ottica, le acque superficiali e le acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile sono considerate separatamente.
Questo indicatore può oscillare tra zero (nessun superamento) e uno (valore limite superato in tutte le acque analizzate). L’obiettivo è che nelle acque non si verifichi alcun superamento dovuto all’impiego di biocidi, ossia che il valore dell’indicatore sia pari a zero.
Nel caso delle acque superficiali, per i superamenti delle esigenze espresse in valori numerici
giustificate dal profilo ecotossicologico per inquinamenti continui secondo l’allegato 2 OPAc e le PNEC
8«predicted no effect concentration (PNEC)», tratta dal fascicolo del principio attivo. Questi fascicoli (Competent Authority Report - CAR) sono liberamente consultabili all’indirizzo:
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances