Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine

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a rischio in Svizzera. Queste conoscenze in merito ai possibili rischi per la salute e per l’ambiente permetteranno di adottare tempestivamente misure mirate, al fine di evitare, nei limiti del possibile, intossicazioni e danni ambientali.

I dati raccolti sono trattati in modo confidenziale e possono essere trasmessi a terzi o pubblicati unicamente in forma anonimizzata.

Art. 62c cpv. 3

Capoverso abrogato perché obsoleto; il termine ultimo indicato (2017) per la prima immissione sul mercato è scaduto.

Art. 62g

Il nuovo obbligo di notifica di cui all’articolo 61a si applica a partire da gennaio 2025 per i dati

del 2024; le quantità di biocidi immessi sul mercato nel 2024 (e i relativi dati) devono essere

comunicati per la prima volta a partire da gennaio 2025.

6 Modifica di altri atti normativi

6.1 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11)

Art. 14 cpv. 3, 3bis 6 e 7

Cpv. 3 e 3bis

Questi capoversi vengono ampliati e stabiliscono ora anche a quali condizioni sono accettate

a) le richieste di utilizzo di denominazioni chimiche alternative già autorizzate nell’UE oppure

b) le denominazioni che figurano nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Nel primo caso (a) devono essere presentate all’organo comune di notifica la decisione dell’ECHA e l’identità chimica della sostanza. Nel secondo caso (b), qualora la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature dell’ECHA non bastino per l’identificazione della sostanza da parte delle autorità, devono essere forniti dati più precisi sulla sua identità chimica. In entrambi i casi si applica l’articolo 73 OPChim (Dati confidenziali), ossia non viene pubblicato alcun dato confidenziale.

Cpv. 6 e 7

Anche in Svizzera determinate sostanze di nuova registrazione nell’UE sono ora protette per un massimo di sei anni, com’è stato finora il caso dei principi attivi notificati, comunicati o annunciati in Svizzera. A tal scopo, vanno comunicati all’organo comune di notifica il numero di registrazione,

l’identità chimica nonché la denominazione chimica alternativa della sostanza.

Il disciplinamento della denominazione chimica dopo la scadenza del periodo di sei anni viene spostato dal capoverso 6 al nuovo capoverso 7.

Art. 54 cpv. 1 lett. m

Il significato del termine «calcestruzzo» viene precisato: per tale si intendono il calcestruzzo fresco, che viene fornito allo stato fluido, e il calcestruzzo preconfezionato, che deve essere solo ancora mescolato con acqua.

Nelle versioni linguistiche tedesca e italiana le espressioni «Standardformulierung» e «formulazione standard» vengono adeguate alla terminologia utilizzata nell’allegato VIII del regolamento UE-CLP («Standardrezeptur» e «formula standard»).