Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine
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Art. 75 cpv. 5bis
Ai fini della verifica dell’UFI e della formula, le autorità esecutive cantonali devono poter accedere ai dati inerenti alla composizione dei preparati (vedi anche cap. 2.4.1). I collaboratori delle autorità esecutive cantonali che hanno accesso a queste informazioni nel quadro della loro attività sono tenuti a trattarle in modo confidenziale (art. 73 cpv. 1 OPChim).
Art. 93c cpv. 4 lett. a
Anche i rappresentanti esclusivi e gli importatori di sostanze non più soggette all’obbligo di notifica vengono esonerati dall’obbligo di fornire informazioni ulteriori.
6.2 Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (OEPChim; RS 813.153.1)
Allegato II n. 9.3 e 9.4
Nell’allegato viene introdotto un quadro tariffario per gli emolumenti inerenti alla valutazione delle domande di proroga di principi attivi. Questa modifica è giustificata dall’aumento del numero di richieste (vedi anche cap. 2.4.2).
Gli emolumenti vengono fissati in base al tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario (art. 4 OEPChim). Il tempo impiegato varia in funzione della complessità e della qualità dei documenti presentati nonché della necessità o meno di procedere a una valutazione completa della domanda di proroga.
L’emolumento di base copre solo un tipo di prodotto. Il tempo necessario per la valutazione aumenta se per il principio attivo in questione devono essere valutati nuovamente altri tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto aggiuntivi sono quindi fatturati ulteriori costi.
7 Entrata in vigore
La procedura di consultazione si svolge da dicembre 2022 a marzo 2023. La modifica dell’ordinanza sarà decisa dal Consiglio federale nell’autunno del 2023 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.