Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine
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1 Situazione generale
Il deposito di due iniziative popolari («Acqua potabile pulita e cibo sano» e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici») ha indotto la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), nel terzo trimestre del 2019, a occuparsi in modo approfondito dei rischi connessi all’impiego di pesticidi1. Il 30 agosto 2019 la CET-S ha inoltrato l’iniziativa parlamentare (Iv. Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi» con la quale chiede che sia sancita per legge una riduzione progressiva, compresi i valori limite, del rischio associato all’uso di pesticidi. In seguito a ciò, il
19 marzo 2021, il Parlamento ha adottato la corrispondente modifica della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1)2. Gli articoli 10a, 10b e 25a della LPChim modificata attribuiscono al Consiglio federale determinati compiti in materia di biocidi. Le modifiche proposte dell’ordinanza sui biocidi danno attuazione all’articolo 10a, introducendo l’obbligo di notifica della quantità di biocidi immessa sul mercato, e all’articolo 25a, definendo obiettivi quantificabili per la riduzione dei rischi associati al loro impiego. Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di biocidi, ugualmente introdotto a livello legislativo (art. 10b), sarà invece attuato solo in un secondo tempo attraverso un’ulteriore revisione dell’OBioc. Determinate questioni giuridiche inerenti alla protezione dei dati (data governance) e al sistema d’informazione nonché alcuni adeguamenti tecnici sono attualmente oggetto di chiarimenti.
2 Contenuto della revisione
2.1 Obbligo di notifica
L’elemento centrale di questa modifica di ordinanza è il nuovo obbligo di notifica per l’immissione sul mercato di biocidi (art. 10a LPChim; precisato nel nuovo articolo 61a OBioc). Devono essere notificati i dati specifici per tutti i biocidi immessi sul mercato. La comunicazione va effettuata a cadenza annuale e deve includere la quantità di biocidi immessi sul mercato, i principi attivi contenuti nei prodotti e la loro concentrazione, nonché il tipo di prodotto ai sensi dell’allegato 10 OBioc.
2.2 Riduzione dei rischi
Secondo l’articolo 25a LPChim, i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati
all’impiego di biocidi vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata. Il Consiglio federale è stato incaricato di stabilire i settori a rischio
determinanti. Il ventaglio delle utilizzazioni dei biocidi è estremamente ampio e non tutte
rappresentano in egual misura un rischio per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Molti biocidi sono impiegati in modo da escludere un rilascio nell’ambiente. Altri non comportano rischi ambientali in ragione delle caratteristiche dei principi attivi contenuti, essendo questi per esempio rapidamente degradabili, poco tossici o non particolarmente nocivi. Sono considerati quindi a rischio gli usi di determinati tipi di prodotto che, pur nel rispetto delle prescrizioni di impiego, provocano un rilascio nell’ambiente di principi attivi che, per le loro proprietà chimiche o biologiche e per l’effetto previsto su specie animali e vegetali superiori, insetti, alghe, roditori o funghi, possono risultare tossici o nocivi anche per altri organismi.
Riguardo alle possibili immissioni nelle acque, rappresentano un rischio determinante gli usi di prodotti dei tipi 7, 8, 10, 18 e 21. I principi attivi contenuti in questi tipi di prodotto possono essere rilasciati nell’ambiente e finire nelle acque. Non è invece il caso, date le loro proprietà, dei principi attivi
anticoagulanti del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), che non è stato quindi incluso nei settori a rischio determinanti per le acque. Nel progetto di revisione sono fissati i valori limite per le acque. Un
indicatore permette di determinare il grado di raggiungimento dell’obiettivo sulla base di dati rilevati nel quadro del monitoraggio ambientale.
Come indicato nel paragrafo precedente, i tipi di prodotto interessati sono quindi:
1In questa sede il termine «pesticidi» include sia i prodotti fitosanitari sia i biocidi.
2RU 2022 263 consultabile all’indirizzo https://fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/263/it