Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine
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cantonali a dati considerati degni di protezione allargherà la cerchia di persone che possono prendere visione delle formule complete. I collaboratori dei servizi cantonali sono tenuti a osservare le
prescrizioni di cui agli articoli 43 e 44 LPChim (Obbligo del segreto e Confidenzialità delle indicazioni) e, in particolare, non possono trasmettere informazioni confidenziali.
Questa soluzione crea le basi per l’accesso da parte dei servizi cantonali alle formule complete notificate. Migliorano così la trasparenza, l’esecuzione e, in definitiva, la protezione dei consumatori. I collaboratori delle autorità esecutive cantonali che hanno accesso a queste informazioni nel quadro della loro attività devono trattare in modo confidenziale i dati degni di protezione (art. 73 cpv. 1
OPChim) e, allo stesso titolo dei collaboratori delle autorità federali, sottostanno all’obbligo del
segreto.
2.4.2 Modifica dell’ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (OEPChim; RS 813.153.1)
Le autorità svizzere ricevono un numero crescente di domande di proroga di principi attivi da valutare (sulla base dell’art. 17 cpv. 1 lett. c OBioc con rimando al capo III articoli 12–14 BPR per quanto riguarda la valutazione). Attualmente l’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici
prevede unicamente un quadro tariffario per la prima valutazione di un principio attivo e non per la valutazione di una proroga. Nell’allegato viene ora introdotto un quadro tariffario per gli emolumenti inerenti al trattamento delle domande di proroga di principi attivi.
Gli emolumenti riguardanti l’attività di valutazione sono in genere quantificati con l’indicazione di un «intervallo» (quadro tariffario) che permette all’autorità competente di tenere conto della complessità e della qualità dei documenti da esaminare. Nel caso della domanda di proroga di un principio attivo, l’autorità preposta deve inoltre chiarire se, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, sia necessaria una valutazione completa o se invece le conclusioni della prima valutazione siano ancora valide. Il tempo impiegato per una valutazione completa è comparabile a quello necessario per una prima valutazione, mentre una proroga senza valutazione completa è molto meno onerosa.
L’ampiezza del quadro tariffario consente di tenere adeguatamente conto di questi aspetti.
L’ammontare degli emolumenti previsti per la proroga dei principi attivi è analogo a quello riscosso dagli Stati membri dell’UE e copre gli oneri a carico delle autorità svizzere.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per l’economia
L’impatto delle modifiche dell’OBioc sull’economia, in particolare l’introduzione di nuovi obblighi di notifica, è contenuto. L’obbligo di notifica relativo all’immissione sul mercato di biocidi riguarda infatti solo una cerchia ristretta di imprese e di persone e costituisce un compito non particolarmente
gravoso, visto che i dati da comunicare non devono essere predisposti appositamente ma sono già disponibili (in conformità all’art. 40a OBioc). La notifica in sé richiede poche risorse e il suo costo è considerato ridotto. Poiché l’attuazione della proposta di revisione avrà effetti trascurabili
sull’economia nazionale e sulle imprese, si può rinunciare all’analisi dell’impatto del disciplinamento.
Sulla base del RPC, l’obbligo di notifica introdotto dal nuovo articolo 61a concerne circa un migliaio di persone – principalmente titolari di omologazioni di biocidi – e circa 6600 biocidi.
Le ripercussioni sull’economia degli emolumenti per la proroga dei principi attivi sono trascurabili.
3.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Il carico di lavoro supplementare per la Confederazione generato dal nuovo obbligo di notifica relativo all’immissione sul mercato dei biocidi sarà gestito con le risorse disponibili. La comunicazione è prevista in modo da poter essere fatta direttamente dalle persone soggette all’obbligo di notifica nel RPC. L’introduzione dell’obbligo di cui all’articolo 61a comporta tuttavia un onere supplementare rilevante per l’organo comune di notifica per prodotti chimici, connesso in particolare alla consulenza da fornire alle imprese riguardo all’adempimento dell’obbligo. Negli anni successivi all’entrata in vigore