Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine

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Art. 11d lett. a

Concerne soltanto le versioni linguistiche tedesca e italiana.

Contrariamente alla versione francese, le formulazioni in tedesco e in italiano divergono dal testo del BPR e sono meno chiare. La nuova formulazione è simile a quella del BPR e sopprime la doppia condizione («e»). In effetti, le classificazioni elencate in questo articolo corrispondono ai criteri previsti dal regolamento UE-CLP10. È quindi superfluo suddividere la frase in due proposizioni. La nuova formulazione chiarisce questo aspetto.

Art. 17 cpv. 1 lett. c

In questa lettera viene ora aggiunta la valutazione per la proroga del termine d’iscrizione di un

principio attivo (vedi anche le spiegazioni di cui al cap. 2.4.2). Questa aggiunta è connessa

all’introduzione di un quadro tariffario per gli emolumenti inerenti al trattamento delle domande di proroga disciplinato nell’allegato dell’ordinanza sugli emolumenti riscossi in applicazione della

legislazione sui prodotti chimici (vedi anche le spiegazioni di cui al cap. 6.2).

Art. 23 cpv. 2 lett. c

La legge federale del 19 marzo 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi

(Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull’agricoltura) ha effetti sull’OBioc non soltanto attraverso la LPChim, ma anche tramite la LPAc (verifica dell’omologazione di pesticidi in conformità al nuovo art. 9 cpv. 3 LPAc). Nell’OBioc deve essere attuata anche questa modifica della LPAc.

Art. 38a

La formulazione viene modificata per tenere conto del caso in cui il biocida sia immesso sul mercato da una persona diversa dal titolare dell’omologazione. Nella versione francese viene inoltre adeguato il rimando all’articolo 15a OPChim (da «15a capoversi 3–5» a «15a capoversi 3 e 4»), per analogia alle altre versioni linguistiche.

Art. 40 cpv. 1

La precisazione con l'aggiunta di “ove applicabile” punta a chiarire le disposizioni riguardo alla scheda di dati di sicurezza (SDS) in modo analogo al BPR. L’attuale formulazione dell’OBioc lascia intendere che la SDS va predisposta in ogni caso. Il BPR è invece chiaro a tal proposito: deve essere redatta una SDS solo se lo esigono le direttive in materia (e quindi unicamente «ove applicabile»).

Art. 61a Obbligo di notifica relativo all’immissione sul mercato di biocidi (nuovo)

Il nuovo articolo 61a si fonda sull’articolo 10a LPChim e stabilisce quali dati devono essere comunicati alla Confederazione riguardo all’immissione di biocidi sul mercato. L’obbligo di notifica vale per tutti i biocidi e concerne quindi circa 6600 prodotti (a maggio 2022) e un migliaio persone. La notifica deve essere effettuata elettronicamente nel formato richiesto dall’organo preposto. I dati notificati vengono inseriti nel registro dei prodotti chimici (RPC).

Si tratta di informazioni importanti per diverse ragioni. I dati inerenti alle quantità immesse sul mercato e le indicazioni sulla tossicità permettono di priorizzare i principi attivi nell’ottica del monitoraggio ambientale e di meglio interpretare i risultati delle misurazioni. Grazie a informazioni supplementari tratte dai documenti di omologazione (p. es. in quali tipi di prodotto e in quali sottocategorie vengono impiegati i biocidi, se per uso privato o uso commerciale ecc.), si possono acquisire importanti

conoscenze e accertare dove vengono impiegate le quantità più elevate di biocidi e quali sono i settori

10Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che

modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)

n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE)

n. 2021/1962, GU L 400 del 12.11.2021, pag. 16.