Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine

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- Tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole): prodotti usati per la preservazione di pellicole o

rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di

conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta, oggetti d’arte. Quando gli articoli trattati con questi biocidi sono esposti agli agenti meteorologici, per esempio il rivestimento di una superficie o una pittura per esterni, i principi attivi possono giungere nell’ambiente a seguito di dilavamento.

- Tipo di prodotto 8 (preservanti del legno): prodotti usati per la preservazione del legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o dei prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che

distruggono o alterano l’aspetto del legno, compresi gli insetti. Sono inclusi prodotti ad azione sia preventiva sia curativa. Quando gli articoli trattati con questi biocidi sono esposti agli agenti

meteorologici, per esempio una casetta da giardino o una staccionata, i principi attivi possono

giungere nell’ambiente a seguito di dilavamento. Il loro impiego in loco, per esempio per pitturare un ponte in legno, può inoltre essere all’origine di immissioni dirette nell’ambiente.

- Tipo di prodotto 10 (preservanti per materiali da costruzione): prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura, di materiali compositi o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali. Quando gli articoli trattati con questi biocidi sono esposti agli agenti meteorologici, per esempio un muro, i principi attivi possono giungere nell’ambiente a seguito di dilavamento.

- Tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi): prodotti usati per il controllo degli artropodi (p. es. insetti o aracnidi), senza respingerli né attirarli. Molti dei principi attivi presenti in questo tipo di prodotto sono estremamente tossici per gli artropodi non bersaglio, per le api e per gli organismi acquatici. I prodotti sono utilizzati in molti modi diversi e possono giungere nell’ambiente direttamente, a seguito di dilavamento, o indirettamente attraverso un impianto di depurazione, per esempio se impiegati all’interno di un’abitazione per combattere

organismi nocivi.

- Tipo di prodotto 21 (prodotti antincrostazione): prodotti usati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti (microrganismi e forme superiori di specie vegetali o animali) su imbarcazioni, attrezzature per l’acquacoltura o altre strutture usate nell’acqua. Il rivestimento delle imbarcazioni trattate è in contatto diretto con l’acqua e i principi attivi possono essere soggetti a lento dilavamento. Anche nelle operazioni di pulizia degli scafi queste sostanze possono staccarsi per abrasione e finire nelle acque.

2.3 Altre modifiche dell’OBioc

Oltre ai nuovi articoli introdotti in attuazione della modifica della LPChim, sono proposte delle

modifiche volte a puntualizzare altri articoli dell’OBioc. Queste apportano una precisazione riguardante la scheda di dati di sicurezza, una formulazione più chiara e simile a quella del regolamento (UE)

n. 528/2012 (di seguito BPR3) e l’introduzione di un quadro tariffario per gli emolumenti inerenti al trattamento delle domande di proroga di principi attivi. Sono inoltre previsti diversi adeguamenti di ordine formale di note a piè di pagina (art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2 e 3, 11d lett. c, 17 cpv. 1 lett. b,

allegato 5 n. 2.3 cpv. 1, n. 2.4 cpv. 1, allegato 8 n. 2 cpv. 1 lett. b, n. 3.2 cpv. 1). Infine, viene abrogato uno capoverso di una disposizione transitoria ormai obsoleto (art. 62c cpv. 3), essendo scaduto il periodo transitorio.

3Abbreviazione di Biocidal Products Regulation: regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/525, GU L 106 del 26.3.2021, pag. 3.