Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 11 pagine
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del nuovo articolo 61a, l’organo comune di notifica prevede un maggior onere per la consulenza alle imprese interessate, destinato a ridursi nel tempo.
Nell’ambito della legislazione sulla protezione delle acque, i Cantoni svolgono già attività di
monitoraggio. Il programma di misurazione dovrà eventualmente essere esteso ad alcuni principi attivi biocidi che saranno ora riconosciuti a rischio. Simili adeguamenti dell’elenco delle sostanze
avvengono già oggi periodicamente. Ulteriori modifiche volte a tenere conto del nuovo articolo sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di biocidi possono essere introdotte nell’ambito delle revisioni periodiche. Il possibile onere aggiuntivo per i Cantoni è già descritto nel rapporto esplicativo
concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201)6. Anche la modifica dell’OPAc ha preso il via dall’iniziativa parlamentare (Iv. Pa.) 19.475.
4 Rapporto con il diritto internazionale e con il principio del Cassis de Dijon
La revisione posta in consultazione non è in contrasto con il diritto internazionale.
I biocidi che contengono principi attivi già approvati nell’UE sono sottoposti alla procedura europea armonizzata ai sensi dell’MRA7 in base all’equivalenza tecnica tra l’OBioc e il BPR. L’MRA mira a evitare gli ostacoli tecnici al commercio.
Le modifiche proposte nell’ambito di questa revisione non influiscono in alcun modo sull’equivalenza tecnica tra l’OBioc e il BPR e sono quindi in linea con gli impegni internazionali della Svizzera, nello specifico l’MRA, settore di prodotto biocidi (capitolo 18).
Essendo soggetti all’obbligo di omologazione, i biocidi sono esclusi dal campo di applicazione del principio del Cassis de Dijon (vedi art. 16a cpv. 2 lett. a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51). Pertanto, tale principio non è di per sé applicabile ai biocidi.
5 Commento alle singole modifiche dell’OBioc
Spiegazioni sui singoli articoli :
Art. 2a Riduzione dei rischi associati all’impiego di biocidi (nuovo)
Questo nuovo articolo dell’OBioc si fonda sull’articolo 25a LPChim. I principi attivi biocidi contenuti nei tipi di prodotto a rischio possono finire nelle acque, nei sedimenti, nel suolo o negli organismi tramite diverse vie di immissione. Sulla base delle informazioni tratte dalle omologazioni, dalle linee guida in materia di esposizione e dalla letteratura scientifica, l’immissione cumulata indiretta nelle acque
superficiali (p. es. dalle zone d’insediamento attraverso gli impianti di depurazione e il deflusso delle acque meteoriche) è considerata come il principale fattore d’impatto ambientale. La protezione
costante delle acque sotterranee è inoltre indispensabile ai fini dell’approvvigionamento di acqua potabile di qualità ineccepibile. I rischi determinanti per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, per i quali in seguito saranno definiti obiettivi di riduzione e indicatori, sono quindi focalizzati sull’immissione dei principi attivi nelle acque superficiali e nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile.
Cpv. 1
L’immissione nelle acque dei principi attivi biocidi dei seguenti tipi di prodotto costituisce un potenziale rischio per l’ambiente:
- tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole)
- tipo di prodotto 8 (preservanti del legno)
- tipo di prodotto 10 (preservanti per materiali da costruzione)
6https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/acque/diritto/consultazione.html
7RS 0.946.526.81