Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine
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L’ASPS propone anche per l’articolo 62a OVAMal l’introduzione di una norma programmatica dal seguente contenuto: creazione della massima trasparenza possibile, incentivazione della concorrenza qualitativa, aumento della libertà di scelta dei pazienti e rappresentazione dei dati in forma comparabile (capacità di benchmarking). Andrebbero inoltre indicati, anche in relazione all’articolo 62a OVAMal, i compiti dell’Amministrazione in materia di analisi e rappresentazione dei dati.
ChiroSuisse sottolinea più in generale, che dovrebbero essere trasmessi unicamente dati aggregati e che andrebbe data la massima priorità alla loro protezione.
Organizzazioni della sanità pubblica – Assicuratori
curafutura sostiene, in generale, che le disposizioni di legge prevedono fondamentalmente dati aggregati e che l’autorità di vigilanza può ricorrere a dati individuali (ossia a livello di singola persona assicurata) solo in caso di eccezioni motivate. Le disposizioni di ordinanza in esame non sarebbero conformi a questo principio fondamentale e rappresenterebbero una sorta di procura in bianco all’autorità di vigilanza per la rilevazione di dati individuali, ragion per cui curafutura si dice assolutamente contraria. Ciò si riferisce in primo luogo all’articolo 21 capoverso 2 LAMal, ma vale anche per l’articolo 35 capoverso 2 LVAMal. L’organizzazione nota inoltre che la periodicità è stata modificata da «annualmente» a «regolarmente». A suo parere, i compiti di vigilanza possono continuare ad essere svolti anche con trasmissioni annuali dei dati; un eventuale obbligo di comunicazione infrannuale andrebbe quindi respinto in quanto di dubbia utilità e potenzialmente generatore di costi supplementari elevati. curafutura propone di formulare l’articolo 62a OVAMal in modo che preveda unicamente la trasmissione di dati aggregati. L’articolo 62a capoverso 2 OVAMal andrebbe rivisto nel senso di una sola comunicazione di dati all’anno. Per quanto riguarda l’articolo 62a capoverso 2 lettera a numero 1 OVAMal, curafutura propone di stralciare il numero 1 («il codice di collegamento»). Al numero 3 di questa stessa lettera, suggerisce invece di sostituire le parole «la ripartizione dell’assicurato in un gruppo di costo farmaceutico» con «i gruppi di costi farmaceutici». Alla lettera b numero 4, l’espressione «l’indicazione se la copertura sia sospesa o meno» dovrebbe essere sostituita da «copertura sospesa e copertura non sospesa». Al numero 5, l’espressione «l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno» andrebbe rimpiazzata da «persone assoggettate alla compensazione dei rischi e persone non assoggettate alla compensazione dei rischi». curafutura ritiene che una collezione di dati dettagliata a livello di singole persone assicurate non sia proporzionale per i compiti di cui all’articolo 62a OVAMal. curafutura approva invece la formulazione dei numeri 6 e 7, mentre, a suo dire, il numero 8 andrebbe stralciato. Per l’articolo 62a capoverso 3 OVAMal, curafutura propone di sopprimere l’espressione «o per ogni assicurato». In tal modo la prima frase dell’articolo sarebbe la seguente: «Gli assicuratori devono fornire all’autorità di vigilanza tutti i dati da comunicare in forma aggregata in formato elettronico». Secondo curafutura, l’articolo 62a capoverso 6 seconda frase OVAMal («Per adempiere ulteriori compiti, i dati di cui al capoverso 2 possono essere collegati soltanto con altre fonti di dati precedentemente anonimizzate») dovrebbe essere stralciato. Questa seconda frase diventerebbe infatti superflua a seguito delle modifiche del capoverso 2 (vedi sopra). Sui restanti capoversi dell’articolo 62a OVAMal, l’organizzazione non formula altre osservazioni.
santésuisse esprime diverse riserve riguardo alla trasmissione dei dati da parte degli assicuratori. Ciò riguarda però soprattutto l’OAMal. Per quanto concerne l’OVAMal, le sue considerazioni vertono principalmente sull’articolo 62a capoverso 2. santésuisse ritiene che lo stoccaggio di dati individuali non garantisca i guadagni in termini di conoscenze descritti dall’autorità di vigilanza. Una trasmissione annuale dei dati sarebbe, a detta sua, sufficiente per gli scopi menzionati. Rilevazioni più frequenti non rispetterebbero il principio della proporzionalità e comporterebbero per gli assicuratori costi amministrativi supplementari notevoli. Le vaste