Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine

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quale è sufficiente il riferimento a una persona concreta. Riguardo all’articolo 62a capoversi 6 e 8 OVAMal, BS sottolinea che il livello normativo e il grado di determinatezza della disposizione non sembrano adeguati in considerazione del rischio di costruzione di un profilo della personalità. Inoltre, in linea di principio, un collegamento di dati anonimizzati non sarebbe possibile. Secondo BS, se si prevede di lavorare con valori di hash, la procedura da applicare dovrebbe quantomeno essere descritta nel rapporto esplicativo.

GE ritiene che sia doveroso mettere a disposizione i dati su richiesta, a condizione che sia garantito l’anonimato delle persone assicurate. Propone quindi di modificare l’articolo 62a capoverso 9, sostituendo l’espressione «L’autorità di vigilanza può mettere a disposizione...» con «L’autorità di vigilanza mette a disposizione su richiesta...».

JU considera vaga l’indicazione della periodicità di cui all’articolo 62a capoverso 2 e ritiene che nell’ordinanza andrebbero precisati il numero di trasmissioni all’anno nonché la loro frequenza. Propone quindi di sostituire il termine «regolarmente» con il numero di trasmissioni all’anno (una comunicazione per trimestre, per esempio). Per quanto riguarda la trasmissione dei dati in senso stretto, JU reputa necessario precisare a livello di ordinanza il canale di comunicazione tra gli assicuratori e l’UFSP. A tal proposito, suggerisce di completare l’espressione «in formato elettronico» (cpv. 2) con il nome del canale di trasmissione dei dati securizzato.

UR si attende un disciplinamento vincolante per l’accesso ai dati di cui all’articolo 62a capoverso 2 AP-OVAMal, che servono per lo meno in forma aggregata (per assicuratore sul territorio cantonale) al fine di partecipare all’approvazione annuale dei premi AOMS. A tal proposito, rimanda anche alla mozione 19.4180 (Lombardi) «Ripristinare la trasparenza sui costi della salute», adottata dal Parlamento nell’autunno del 2021. Nell’ottica della revisione di legge resasi necessaria e delle corrispondenti modifiche a livello di ordinanza, UR raccomanda di tenere conto, per quanto possibile e opportuno, delle esigenze dei Cantoni in materia di dati già nel quadro dalla presente revisione. UR constata, per altro, che l’articolo 62a AP-OVAMal riprende, con poche eccezioni, la formulazione dell’articolo 28 AP-OAMal. Converrebbe quindi, secondo UR, esaminare la possibilità di un consolidamento a livello di tecnica legislativa (p. es. con un rinvio nell’art. 62a AP-OVAMal alle disposizioni corrispondenti nell’AP-OAMal), tanto più che il destinatario dei dati è lo stesso (autorità di vigilanza = UFSP) e l’unica differenza risiede nello scopo di utilizzazione dei dati.

TI non ha osservazioni in merito alle modifiche proposte. Approfitta tuttavia dell’opportunità per ribadire la necessità di regolamentare anche la trasmissione dei dati ai Cantoni, adeguando l’articolo 62a capoverso 2 OVAMal nel senso della mozione 19.4180 di Filippo Lombardi e dell’iniziativa del Canton Ticino 20.300, alla quale hanno fatto seguito altre iniziative simili da parte dei Cantoni romandi, tutte volte a permettere ai Cantoni di svolgere compiutamente il loro ruolo nella procedura di approvazione dei premi.

VD sottolinea l’attenzione da riservare al principio di proporzionalità, trattandosi nel caso specifico di dati necessari per lo svolgimento dei compiti di approvazione delle tariffe dei premi per l’AOMS in conformità all’articolo 16 capoverso 6 LVAMal e tenuto conto dell’adozione della mozione 19.4180 (Lombardi). Reputa inoltre importante che la Confederazione si assicuri in collaborazione con i Cantoni, in occasione dell’adozione di direttive precise in materia, che i risultati delle rilevazioni di dati siano sufficienti per lo svolgimento dei compiti di competenza cantonale, al fine di prevedere, se necessario, la trasmissione di dati supplementari.

VS ritiene che sarebbe opportuno precisare i canali e la periodicità di accesso ai dati necessari per i Cantoni. Bisognerebbe inoltre verificare se i «risultati delle rilevazioni effettuate con i dati trasmessi» soddisfano le esigenze cantonali. Per quanto riguarda l’articolo 62a capoverso 2, VS rileva la forte similitudine con l’articolo 28 capoverso 1 OAMal e si chiede se non sia il caso di prendere in considerazione l’idea di un consolidamento a livello di tecnica legislativa. In