Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati
trasmissione dei dati e le relative richieste dovrebbero essere trattate secondo una procedura e dei criteri chiari, accessibili e comprensibili per tutte le persone interessate.
Organizzazioni della sanità pubblica – Fornitori di prestazioni
L’asmac sottolinea che i dati raccolti possono servire unicamente agli scopi fissati per legge. Per quanto riguarda le richieste di utilizzazione particolare (art. 28c OAMal), l’organizzazione raccomanda quindi, in un’ottica di trasparenza, di renderle pubbliche.
Iph accoglie con favore la possibilità di messa a disposizione di dati per la ricerca e ritiene che tale misura debba valere anche per le aziende che operano in questo campo. Auspica inoltre che i dati dei costi vengano messi in relazione a quelli inerenti ai risultati, in modo da trarre conclusioni sulla qualità e l’efficienza del sistema sanitario e adottare misure di miglioramento fondate. Secondo l’associazione, la raccolta dei dati dovrebbe, di preferenza, non essere organizzata dall’UFSP, ma da un servizio di coordinamento indipendente [cfr. rapporto in adempimento del postulato (15.4225)].
Anche physioswiss chiede che, per ragioni di trasparenza, le richieste di trasmissione di dati siano rese pubbliche.
Organizzazioni della sanità pubblica – Assicuratori
curafutura propone di formulare l’articolo 28 capoverso 1 OAMal in modo che preveda unicamente la trasmissione di dati aggregati. Ciò avrebbe un effetto anche sull’articolo 28c capoverso 2 AP-OAMal. Secondo l’organizzazione, l’UFSP dovrebbe quindi esaminare le richieste tenendo conto dei criteri di protezione dei dati, in particolare alla luce del rischio di reidentificazione del fornitore di prestazioni, dato che potrebbero essere rilevate informazioni per singolo fornitore di prestazioni (pur sempre dati individuali). Qualora il Consiglio federale decida di mantenere la possibilità di trasmissione di dati individuali, curafutura propone di inserire un nuovo capoverso che preveda che, per lo svolgimento dei compiti degli assicuratori, l’UFSP metta a disposizione i dati di cui all’articolo 28 capoverso 1 a una cerchia limitata di persone presso gli assicuratori stessi, tramite un’interfaccia non pubblica. L’UFSP dovrebbe poi disciplinare i dettagli e i diritti di accesso. curafutura chiede che gli assicuratori abbiano accesso ai dati in questione, per poter comprendere eventuali misure o proposte fatte dall’UFSP su tale base.
santésuisse approva il contenuto dell’articolo 28c, in particolare il fatto che i dati possano essere utilizzati a fini scientifici e di ricerca, a condizione che i richiedenti garantiscano il rispetto dei presupposti di legge sull’utilizzazione dei dati e che siano osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati.
Secondo il Groupe Mutuel la ricerca deve poter beneficiare dei dati, a condizione che sia garantito il rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati. La trasmissione dei dati dovrebbe sempre fare oggetto di un contratto che ne disciplini la protezione. Andrebbero inoltre precisate le condizioni da soddisfare per ottenere i dati (p. es. interesse pubblico preponderante). Gli assicuratori che hanno fornito i dati dovrebbero essere informati di queste richieste e avere la possibilità di esprimere un parere in merito, soprattutto in presenza del rischio di violazione del segreto d’ufficio. Inoltre, i dati andrebbero distrutti dopo la loro utilizzazione, in modo da non poter essere reimpiegati ad altri scopi. Infine, non dovrebbero essere trasmessi dati individuali a fini di ricerche di mercato. Il Groupe Mutuel propone quindi di modificare l’articolo 28c come segue: «… Assicura il rispetto del segreto d’ufficio e subordina la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati. Gli assicuratori che hanno fornito i dati sono informati di queste domande e possono formulare un parere in merito entro 20 giorni».