Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Legge sull’Id-e

D’altro lato, DIDAS, ELCA, HIN e IG eHealth chiedono che i mezzi tecnici di conservazione siano certificati.

Come riguardo all’articolo 4, eAVS/AI e SI suggeriscono di prevedere la possibilità di conservare i mezzi di autenticazione su diversi dispositivi contemporaneamente.

5.5.2 Articolo 15 Trasferibilità dei mezzi di autenticazione elettronici

Diversi partecipanti lamentano l’insufficiente chiarezza della disposizione dell’avamprogetto sulla trasferibilità (BE, SWITCH) o ritengono che determinate questioni debbano almeno essere concretizzate. ABPS, ASB, DIDAS e HIN chiedono regole chiare per le rappresentanze legali, Adnovum chiede lo stesso in relazione ai minorenni, Operation Libero per il caso in cui il titolare si ammali.

Secondo alcuni partecipanti, anche i mezzi di autenticazione relativi a oggetti non sono disciplinati in modo sufficientemente chiaro. Il loro trasferimento va consentito esplicitamente,

come argomentano BE, ASA e SI, mentre SWICO esprime al riguardo dubbi in materia di sicurezza.

5.5.3 Articolo 16 Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

Come già in relazione all’articolo 10, che disciplina la presentazione dell’Id-e, numerosi partecipanti chiedono anche nel caso degli altri mezzi di autenticazione elettronici di potenziare le misure volte a evitare l’iperidentificazione (SZ e ZH nonché CH++, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Repubblica e Cantone Ticino , DIDAS, Digitale Gesellschaft, eGov Schweiz, E-ID-Referendum, USS, PES, dirittifondamentali.ch, Operation Libero, Orell Füssli, privatim, FSA, SI, PS, SWICO e Swisscom).

I dati che con la presentazione del mezzo di autenticazione elettronico sono messi a disposizione del verificatore vanno protetti ulteriormente mediante un diritto d’informazione, consenso e revoca (CH++, DIDAS, Digitale Gesellschaft, E-ID-Referendum, PES, USS, dirittifondamentali.ch, privatim, FSA, PS,) o non devono poter essere né salvati né divulgati

(Incaricato cantonale della protezione dei dati, Repubblica e Cantone Ticino , Piratenpartei, privatim, Operation Libero, FSA).

L’articolo 16 prevede che il gestore dei sistemi non possa trarre conclusioni sull’impiego e sulle persone coinvolte. Digitale Gesellschaft, E-ID-Referendum, dirittifondamentali.ch e IG eHealth ritengono che ciò non sia sufficiente e chiedono un chiaro divieto – eventualmente in combinazione con eccezioni (ASB e Swiss Fintech Innovations).

5.6 Sezione 5: Infrastruttura di fiducia

5.6.1 Articolo 17 Registro di base

FSFP approva che il registro di base e le altre componenti dell’infrastruttura di fiducia siano di responsabilità della Confederazione. ATPrDM auspica una menzione esplicita del servizio federale competente per la gestione del registro di base.

ABPS, ASB, Economiesuisse e SI ritengono che l’utilizzo dell’espressione «chiavi crittografiche» restringa la neutralità tecnologica della legge e propongono di parlare di informazioni necessarie per verificare in primo luogo l’autenticità e l’integrità dei mezzi di autenticazione elettronici rilasciati e in secondo luogo i loro identificativi.