Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/19: Legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Legge sull’Id-e
5 Osservazioni su singoli articoli
5.1 Ingresso
TG e UDC dubitano che le disposizioni costituzionali menzionate nell’ingresso costituiscano una base costituzionale sufficiente. SZ propone di inserire nell’ingresso anche la competenza legislativa della Confederazione nel campo del diritto civile secondo l’articolo 122 capoverso 1 Cost.
5.2 Sezione 1: Oggetto e scopo
A causa della nuova terminologia, tecnica, GE, SZ, e VD nonché DIDAS propongono un elenco con le definizioni legali.
5.2.1 Articolo 1
AG e BL nonché ASB e Swiss Fintech Innovations auspicano un Id-e anche per le persone giuridiche o una connessione tra l’Id-e e persone giuridiche.
eAVS/AI, La Posta svizzera e SWICO propongono di inserire una disposizione volta a promuovere i modelli commerciali digitali connessi con l’infrastruttura di fiducia (si veda anche 5.10.4).
Diversi partecipanti richiedono precisazioni in materia di protezione dei dati. GE, FMH e IG eHealth auspicano, ad esempio, la menzione del principio «Privacy by Default» (garanzia del rispetto della sfera privata mediante impostazioni predefinite volte a rispettare la protezione dei dati). Zemp chiede di precisare i concetti di economia dei dati e di salvataggio decentrale dei dati.
In relazione alla garanzia che l’Id-e e l’infrastruttura di fiducia corrispondano allo stato attuale della tecnica, insieme e Swimag chiedono di menzionare pure l’accessibilità senza barriere (si veda anche 5.10.1).
Raiffeisen e FFS SA ritengono che nelle disposizioni sullo scopo occorra accordare maggiore attenzione agli altri mezzi di autenticazione e al pertinente ecosistema.
5.3 Sezione 2: Id-e
5.3.1 Articolo 2 Forma e contenuto
Piratenpartei chiede in generale che sia il titolare stesso a poter determinare quali dati sono contenuti nell’Id-e.
VD chiede di indicare tutte le fonti di dati sulla cui base è rilasciato l’Id-e. L’avamprogetto indica unicamente le fonti delle immagini del viso.
Per quanto concerne i dati di identificazione personali, GR sostiene che l’indicazione del luogo di nascita sia irrilevante, mentre ZH ritiene che, oltre al luogo di nascita, vada indicata anche l’attinenza, al fine di agevolare il lavoro conforme alla legge degli uffici del registro di commercio.
Il numero AVS quale componente dell’Id-e ha provocato parecchie reazioni. Diversi partecipanti ne respingono in linea di massima la menzione (ATPrDM, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Repubblica e Cantone Ticino , HDC Étude d’Avocats, HEV, ISSS, Piratenpartei, privatim), mentre altri chiedono perlomeno provvedimenti tecnici volti a impedirne