Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 284 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 108Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento: BAV-011-11/15/2/1/3/1
per esempio mediante condizioni generali contrattuali, controlli o anonimizzazione, per dati quali quelli di utilizzo o combinati.
Secondo Gli imprenditori, economiesuisse e VFAS i fornitori che hanno la sovranità sui dati devono essere tenuti alla loro protezione.
La protezione dei dati personali è ritenuta essenzialmente responsabilità dei fornitori di dati (p. es. da FR, usam e ZRH), ma se del caso anche l'EDM deve essere chiamato a garantire l'anonimizzazione (secondo JU e ZH), per esempio dei dati di utilizzo (MOVI+ e TRAVYS).
SG, SH, openmobility, ASST e Swiss Data Alliance dubitano che per le offerte personalizzate l'anonimizzazione sia sempre possibile.
CHACOMO trova che i fornitori di dati non dabbano essere chiamati a rispondere di violazioni della protezione dei dati causate dalla combinazione con dati di terzi.
Secondo BS i fornitori di dati dovrebbero sottoscrivere per esempio un accordo sulla protezione dei dati. FART ritiene siano necessari controlli a campione. BE, NE, La Posta, Viasuisse e AMAG sostengono che anche in questo caso la Confederazione dovrebbe assumersi parte della responsabilità e, tpg, che stabilisca per esempio condizioni generali di contratto compatibili con la normativa europea che comprendano anche la protezione dei dati.
ZG chiede che la legge disciplini in maniera chiara chi è responsabile di quale trattamento di dati.
Una minoranza di 16 partecipanti che hanno risposto (su un totale di 90 SÌ e NO), tra cui 5 Cantoni e PS, non condivide questa opinione, ritenendo che la responsabilità di garantire la protezione dei dati vada condivisa e che siano necessarie disposizioni più chiare.
SH, JB e Repower fanno presente che vi sono processi, per esempio nella bigliettazione, in cui dati anonimizzati non consentono un ragionevole scambio di dati.
La responsabilità di garantire la protezione dei dati personali e, se del caso, l'anonimizzazione spetta sia all'EDM che ai fornitori di dati secondo SO, TG, SP e EPFL e deve essere ulteriormente specificata secondo GR e VD.
SZ e RhB chiedono che l’EDM elabori le linee guida e le specifiche necessarie.
Altri, quali SNL e SIA, ritengono che sia l'EDM, in quanto organo centrale, ad essere responsabile dell'anonimizzazione.
Risultato dei colloqui con le parti interessate
La domanda non è stata discussa.
Tabella 35 - Risultato della consultazione relativo alla responsabilità dei fornitori di dati nel garantire
la protezione dei dati personali forniti
Categoria SÌ NO
108/284 BAV-D-318B3401/238