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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Art. 174 Esecuzione
1Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.
2Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.
Art. 175 Reperti casuali
1Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati.
2Tali oggetti sono trasmessi all’unità amministrativa unitamente a un rapporto; questi decide in merito alla procedura ulteriore.
Sezione 2: Perquisizioni
Art. 176 Principio
1Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell’avente diritto.
2Il consenso dell’avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:
a. si trovino persone ricercate;
b. vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;
c. si commettano reati.
Art. 177 Esecuzione
1All’inizio della perquisizione le persone incaricate della stessa esibiscono il mandato.
2Se presente in loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se possibile un familiare maggiorenne o un’altra persona idonea.
Sezione 3: Perquisizione di carte e registrazioni
Art. 178 Principio
Carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.