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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
4L’unità amministrativa può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.
5Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, l’unità amministrativa pubblica l’elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti alla Confederazione.
Art. 172 Sequestro a copertura delle spese
1Il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
a. le spese procedurali;
b. le pene pecuniarie e le multe.
2Nell’operare il sequestro l’unità amministrativa tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia.
3Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92–94 della legge federale dell’11 aprile 188935 sulla esecuzione e sul fallimento.
Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 173 Mandato
1Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2Il mandato indica:
a. le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
b. lo scopo del provvedimento;
c. le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio l’unità amministrativa competente.
4La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.
35 RS 281.1