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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 185 Esecuzione

Le ispezioni corporali e gli interventi nell’integrità fisica sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Capitolo 5: Analisi del DNA

Art. 186 Condizioni in generale

1Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

a. l’imputato;

b. altre persone, in particolare persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato;

c. persone decedute;

d. materiale biologico pertinente al reato.

2È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti.

3Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine l’unità amministrativa può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200338 sui profili del DNA.

Art. 187 Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 188 Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 200339 sui profili del DNA.

Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni grafologici e vocali

Art. 189 Rilevamenti segnaletici

1Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.

2L’unità amministrativa può disporre il rilevamento segnaletico.

38 RS 363

39 RS 363