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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

Art. 179 Esecuzione

1Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data l’opportunità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse.

2Per l’esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti.

3Il detentore può mettere a disposizione dell’unità amministrativa copie delle carte e registrazioni, nonché versioni stampate delle informazioni archiviate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento.

Art. 180 Apposizione di sigilli

1Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l’articolo 168, l’unità amministrativa li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l’eventuale apposizione dei sigilli l’unità amministrativa non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.

2Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l’avente diritto sugli stessi, l’unità amministrativa offre senza indugio a quest’ultimo l’opportunità di chiedere l’apposizione dei sigilli entro tre giorni.

3Se l’unità amministrativa non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.

Art. 181 Competenza in materia di dissigillamento e procedura

1Se l’unità amministrativa presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide il giudice dei provvedimenti coercitivi.

2Se, ricevuta la domanda di dissigillamento, constata che il detentore delle carte, delle registrazioni o degli oggetti non coincide con l’avente diritto sugli stessi, il giudice informa quest’ultimo in merito all’apposizione dei sigilli. Su domanda, gli consente di esaminare gli atti.

3Il giudice impartisce all’avente diritto un termine non prorogabile di 10 giorni entro il quale opporsi al dissigillamento e specificare in che misura debbano essere mantenuti i sigilli. In caso di silenzio dell’avente diritto, si ritiene che la domanda di apposizione dei sigilli sia stata ritirata.

4Sempre che il caso sia maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide definitivamente in procedura scritta entro 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni.

5In caso contrario, entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni il giudice convoca per un’udienza a porte chiuse l’unità amministrativa e l’avente diritto. Quest’ultimo deve rendere verosimili i motivi per cui si oppone al dissigillamento delle carte, delle registrazioni o degli oggetti e specificare in che misura debbano essere mantenuti i sigilli. Il giudice decide senza indugio; la decisione è definitiva.

6Il giudice può:

a. far capo a un esperto, perché esamini il contenuto delle carte, delle registrazioni o degli oggetti, gli assicuri l’accesso a questi o ne salvaguardi l’integrità;