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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Sezione 3: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza; disposizioni generali
Art. 197 Definizioni
1La carcerazione preventiva comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado, con l’inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell’imputato nel corso dell’istruzione.
2La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l’inizio di una sanzione privativa della libertà, l’esecuzione dell’espulsione o la liberazione.
Art. 198 Presupposti
La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un reato e vi è seriamente da temere che:
a. si sottragga con la fuga al procedimento penale amministrativo o alla prevedibile sanzione;
b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità.
Art. 199 Rimedi giuridici
Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l’articolo 210.
Art. 200 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione
1Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori dell’imputato e ad altre assunzioni di prove.
2Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi all’unità amministrativa e al giudice dei provvedimenti coercitivi, l’imputato può in ogni tempo consultarsi con il difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza.
Sezione 4: Carcerazione preventiva
Art. 201 Procedura dinanzi all’unità amministrativa
1L’unità amministrativa sottopone senza indugio l’imputato a interrogatorio e gli offre l’opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione.