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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

2Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano, l’unità amministrativa, immediatamente ma al più tardi 48 ore dopo l’arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva. Essa presenta la sua proposta per scritto corredata di una succinta motivazione e allegandovi gli atti essenziali.

3Se rinuncia a proporre la carcerazione, l’unità amministrativa dispone l’immediata liberazione. Se propone una misura sostitutiva, adotta i provvedimenti di sicurezza necessari.

Art. 202 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi

1Ricevuta la proposta dell’unità amministrativa, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un’udienza a porte chiuse l’unità amministrativa, l’imputato e il suo difensore; può obbligare l’unità amministrativa a parteciparvi.

2Su domanda, il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all’imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso.

3Chi non compare all’udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.

4Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione.

5Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla proposta dell’unità amministrativa e alle memorie e istanze dell’imputato.

Art. 203 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi

1Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta dell’unità amministrativa.

2Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione all’unità amministrativa, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.

3Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.

4Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:

a. stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;

b. incaricare l’unità amministrativa di procedere a determinati atti istruttori;

c. ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.

5Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l’imputato è rilasciato senza indugio.