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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

b. la durata prevista dalla presente legge o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure

c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

3La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

Art. 193 Accesso a spazi non accessibili al pubblico

Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare.

Art. 194 Avviso

1Se una persona è arrestata provvisoriamente, oppure posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale amministrativa competente ne avvisa immediatamente:

a. i congiunti;

b. se l’interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.

2Si rinuncia all’avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga oppure se l’interessato vi si oppone espressamente.

3Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall’arrestato, l’autorità penale amministrativa competente ne avvisa i servizi sociali competenti.

Sezione 2: Arresto provvisorio ad opera della polizia

Art. 195 Arresto

La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colpito da mandato di cattura.

Art. 196 Procedura della polizia

1Dopo l’arresto la polizia accerta senza indugio l’identità della persona arrestata, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 121 capoverso 3, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio l’unità amministrativa dell’avvenuto arresto.

2La persona arrestata è immediatamente tradotta dinanzi all’unità amministrativa.