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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine

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Diritto penale amministrativo

e. legge federale del 29 settembre 201757 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2, per i reati di cui all’articolo 130 capoverso 1.

Art. 219 Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico

delle telecomunicazioni

1L’unità amministrativa può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se:

a. le condizioni di cui all’articolo 218 sono soddisfatte;

b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 218 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;

c. al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.

2L’unità amministrativa tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 220 Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza

del traffico delle telecomunicazioni

1L’unità amministrativa può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se:

a. le condizioni di cui all’articolo 218 capoverso 1 sono soddisfatte;

b. si tratta di perseguire un reato di cui all’articolo 239 capoverso 2;

c. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 218 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

2L’ordine di sorveglianza dell’unità amministrativa indica:

a. il tipo di dati ricercati; e

b. gli spazi non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre i programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

3I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

4L’unità amministrativa tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

57 RS 935.51