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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Art. 224 Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima
1La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
2Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). Ogni mese e a sorveglianza conclusa l’unità amministrativa presenta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.
3Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Art. 225 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche
della corrispondenza
1Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all’articolo 218 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, l’unità amministrativa può esigere che gli siano forniti:
a. i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201658 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) relativi all’imputato o a un terzo ai sensi dell’articolo 207 lettera b;
b. i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi all’imputato o a un terzo ai sensi dell’articolo 207 lettera b.
2L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
3L’ordine di fornire le informazioni di cui al capoverso 1 può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.
Art. 226 Procedura d’approvazione
1Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, l’unità amministrativa presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
a. l’ordine di sorveglianza;
b. la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l’approvazione
2Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d’informazioni. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
58 RS 780.1