Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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direttamente applicabile ai tribunali (art. 34 AP-DPA) nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Inoltre, il presente articolo non menziona eventuali indennità da versare, visto che l’AP-DPA non prevede la possibilità di condannare l’imputato a farlo.

La DPA vigente non prevede la possibilità del sequestro a copertura delle spese analogamente all’articolo 268 CPP, poiché tale sequestro è stato inserito nel CPP posteriormente all’adozione della DPA. L’interesse pubblico giustifica l’inserimento di questa possibilità nell’AP-DPA. L’interesse privato (indennità da versare), tutelato anch’esso dall’articolo 268 CPP, non ha invece pertinenza per il diritto penale amministrativo.

Art. 173–175 Perquisizioni e ispezioni. Disposizioni generali

L’articolo 173 rinvia alle disposizioni generali del CPP applicabili alle perquisizioni e ispezioni (art. 241-243 CPP). Questi si applicano tali e quali nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Nella DPA vigente la materia è retta dagli articoli 48 e 49.

Art. 173 Mandato

L’art. 173 riprende l’articolo 241 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 174 Esecuzione

L’articolo 174 riprende senza modifiche l’articolo 242 CPP.

Nel presente contesto, l’autorità d’esecuzione può essere il responsabile dell’inchiesta o la polizia e la persona incaricata dell’esecuzione, che non fa parte dell’autorità d’esecuzione, può ad esempio essere un medico (art. 182 cpv. 2 e 185 AP-DPA).

La ripresa dell’articolo 242 capoverso 2 CPP, in combinazione con quella dell’articolo 245 capoverso 2 CPP, nell’articolo 177 AP-DPA, permette ad esempio di garantire che durante la perquisizione o l’ispezione siano presenti in particolare l’imputato, i terzi e il detentore dei locali da perquisire, andando oltre quanto previsto dal vigente articolo 49 capoverso 2 DPA.

Art. 175 Reperti casuali

L’articolo 175 riprende l’articolo 243 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 176–177 Perquisizioni

Gli articoli 176–177 riprendono gli articoli 244 e seguenti CPP.

Il regime proposto presenta numerose analogie ma anche qualche differenza con quello previsto dai vigenti articoli 48 e seguenti DPA.