Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 176 Principio

L’articolo 176 riprende senza modifiche l’articolo 244 CPP. Contrariamente a quanto previsto dal vigente articolo 48 capoverso 3 DPA, per poter procedere a una perquisizione non è più necessario l’ordine scritto del direttore o capo dell’amministrazione in causa – oppure del capo del perseguimento penale secondo l’AP-DPA. Basta un pertinente ordine dell’unità amministrativa, di fatto emanato dal responsabile dell’inchiesta (v. in particolare l’art. 155 cpv. 1 lett. a AP-DPA). Ciò è giustificato dal fatto che un ordine del pubblico ministero o del procuratore – che può, in linea di massima, essere paragonabile all’unità amministrativa o al responsabile dell’inchiesta – è sufficiente nella procedura penale ordinaria e che un ordine dell’unità amministrativa, emanato dal responsabile dell’inchiesta, basta anche per l’esecuzione di determinate misure di sorveglianza segrete. Quanto illustrato implica che non occorre riprendere nemmeno il vigente articolo 48 capoverso 4 DPA.

Art. 177 Esecuzione

L’articolo 177 riprende senza modifiche l’articolo 245 CPP.

Le persone incaricate dell’esecuzione secondo la presente disposizione fanno parte della polizia. Anche l’unità amministrativa può eseguire la perquisizione, tramite il responsabile dell’inchiesta, e dover quindi soddisfare l’esigenza di presentare il mandato di perquisizione prevista al capoverso 1331.

Il disciplinamento proposto semplifica notevolmente l’esecuzione della perquisizione rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 49 capoverso 2 DPA, che oggi si può considerare troppo dettagliato332 o inutilmente complicato, sia dal punto di vista della formulazione che da quello dello svolgimento, con le diverse persone che fa intervenire, quali un agente ufficiale designato dall’autorità cantonale competente o un membro dell’autorità comunale o un funzionario cantonale, distrettuale o comunale, il quale deve vigilare a che l’operazione non esorbiti dal suo scopo (art. 49 cpv. 2 DPA vigente). L’articolo 245 capoverso 2 CPP è molto più semplice e del tutto sufficiente. Ciò non impedisce ovviamente all’unità amministrativa di ricorrere all’aiuto della polizia per eseguire la perquisizione (art. 39 e 57 cpv. 3 AP-DPA).

Non è ripreso nemmeno il vigente articolo 49 capoverso 3 DPA. L’articolo 245 CPP non contiene precisazioni relative al momento in cui può essere eseguita una perquisizione. Tali precisazioni non sono infatti necessarie poiché la questione è retta dal principio della proporzionalità (v. in particolare l’art. 154 cpv. 1 lett. c AP-DPA), da cui risulta che una perquisizione potrà essere effettuata di notte, di domenica o in un giorno festivo soltanto se ciò si rivela necessario333. Ciò corrisponde tutto sommato a quanto previsto dal vigente articolo 49 capoverso 3 DPA.

L’avamprogetto non riprende neppure il vigente articolo 49 capoverso 4 DPA, poiché non è necessario in virtù dell’articolo 156 AP-DPA in combinato disposto con l’articolo 107 AP-DPA, secondo cui un verbale d’esecuzione della perquisizione deve essere allestito in loco334. Tale disciplinamento corrisponde tutto sommato a quello del vigente articolo 49 capoverso 4 DPA.

331 Per analogia BSK StPO-THORMANN/BRECHBÜHL, art. 245 N 1

332 BSK VStrR-RENTSCH/LAUBER, art. 49 N 4 e i riferimenti citati

333 BSK StPO-THORMANN/BRECHBÜHL, art. 245 N 19 seg.

334 BSK StPO-THORMANN/BRECHBÜHL, art. 245 N 22