Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 192–217 Detenzione, carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza
Gli articoli 192–217 riprendono essenzialmente gli articoli 212–214 e 220-240 CPP, adeguandoli alle particolarità del perseguimento penale amministrativo. L’AP-DPA contiene così una normativa completa e moderna che disciplina la tematica in questione, infatti i vigenti articoli 51-60 DPA non soddisfano più alle necessità odierne. Inoltre, non vi è alcuna ragione per trattare nell’AP-DPA questa tematica in modo diverso rispetto al CPP.
Art. 192 Disposizioni generali. Principi
L’articolo 192 riprende sostanzialmente l’articolo 212 CPP.
Art. 193 Accesso a spazi non accessibili al pubblico
L’articolo 193 riprende l’articolo 213 capoverso 1 CPP. Non è necessario riprendere l’articolo 213 capoverso 2 CPP poiché la competenza della polizia di disporre essa stessa il provvedimento coercitivo in questione361 è prevista dall’articolo 36 capoverso 3 AP-DPA. La polizia, al di fuori dei casi in cui può accedere a spazi non accessibili al pubblico in virtù dell’articolo 36 capoverso 3 AP-DPA, agisce in qualità di ausiliario o sulla base di un incarico del responsabile dell’inchiesta (art. 41 e 59 cpv. 3 e 4 AP-DPA).
Art. 194 Avviso
L’articolo 194 riprende l’articolo 214 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’autorità cui compete l’avviso in virtù dell’articolo 194 è la polizia in caso di arresto provvisorio (art. 35 cpv. 3 e 195 AP-DPA), il giudice dei provvedimenti coercitivi quando decide la carcerazione preventiva (art. 203 AP-DPA) o la carcerazione di sicurezza (art. 206 cpv. 1 AP-DPA), il tribunale di primo grado quando decide la carcerazione di sicurezza (art. 208 cpv. 1 AP-DPA) e chi dirige il procedimento in sede di appello (art. 209 AP-DPA) quando decide la carcerazione di sicurezza362. Il tribunale di primo grado e chi dirige il procedimento in sede di appello, se del caso, effettuano l’avviso nell’ambito delle competenze loro attribuite dagli articoli 231 e 232 CPP (v. art. 281, cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA).
L’articolo 214 capoverso 4 CPP non è ripreso nell’articolo 194. Non ha infatti alcuna portata nel diritto penale amministrativo, che non conosce la figura della vittima.
Art. 195 Arresto provvisorio ad opera della polizia. Arresto
L’articolo 195 riprende l’articolo 217 capoverso 1 lettera b CPP. L’articolo 195 va messo in relazione con l’articolo 166 AP-DPA riguardante le ricerche. Non è necessario riprendere nella presente disposizione l’articolo 217 capoverso 1 lettera a CPP, poiché la competenza della polizia da esso prevista, vale a dire il fatto che può ordinare essa stessa il provvedimento coercitivo in questione363, è coperto dall’articolo 35 capoverso 3 AP-DPA. La polizia agisce come ausiliare o su mandato del responsabile dell’inchiesta (art. 39 e 57 cpv. 4 AP-DPA), tranne
361 CR CPP- CHAIX, art. 213 N 11
362 CR CPP-CHAIX, art. 214 N 7
363 CR CPP- CHAIX, art. 213 N 11