Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Per maggiori informazioni sui reati considerati e la competenza di perseguirli, si veda il commento all’articolo 218 capoverso 2 lettere b e c AP-DPA.

Art. 185 Esecuzione

L’articolo 185 riprende senza modifiche l’articolo 252 CPP.

Art. 186–188 Analisi del DNA

Gli articoli 186–188 disciplinano l’analisi del DNA nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile alla procedura penale ordinaria, questo provvedimento coercitivo è disciplinato dagli articoli 255-259. Per il rimanente è applicabile la legge del 20 giugno 2003351 sui profili del DNA.

Dal messaggio del 2001 si evince che, nell’ambito della legge sui profili del DNA, la nozione di procedimento penale abbraccia il diritto penale ordinario, il diritto penale militare e quello amministrativo. Nell’ultimo caso, non sono probabilmente molto frequenti i procedimenti in cui il rilevamento di tracce biologiche o il prelievo di un campione su persone sospette può rivelarsi indispensabile. Ciononostante, non si può escludere che contro determinate forme di truffa in materia di contributi (dogane, imposta sul valore aggiunto) si possa ricorrere a identificazioni mediante profili di DNA352. L’analisi del DNA potrebbe inoltre essere utilizzata anche in altri ambiti. La sezione 2 della legge sui profili del DNA si applica pertanto ai procedimenti penali amministrativi, nell’ambito dei quali si può quindi ricorrere ai medesimi provvedimenti previsti dagli articoli 255-257 CPP.

Il 17 dicembre 2021 il legislatore ha adottato una modifica della legge sui profili del DNA353, entrata in vigore il 1° agosto 2023, che autorizza la fenotipizzazione e la ricerca di legami di parentela e che introduce un nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA. Inoltre, la vigente legge sui profili del DNA comprende alcune disposizioni rientranti sia nel diritto amministrativo che in quello penale. Secondo il relativo messaggio, il legislatore ha inteso procedere alla medesima separazione degli aspetti di diritto amministrativo (legge sui profili del DNA) e gli aspetti di procedura penale (CPP) già applicata nell’ambito dell’adozione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) per la delimitazione tra LSCPT e CPP. In futuro il contenuto della legge sui profili del DNA sarà limitato alla definizione del profilo del DNA, al disciplinamento dei processi di trattamento dell’analisi del DNA e del sistema d’informazione basato sui profili del DNA, compresi i termini di cancellazione, nonché alla protezione dei dati. Gli aspetti dell’analisi del DNA direttamente attinenti alla procedura penale saranno invece disciplinati solo ed esclusivamente nel CPP. Laddove l’analisi del DNA debba essere disponibile in procedimenti penali che esulano dal CPP, l’utilizzo di questo strumento dovrà essere disciplinato nella pertinente legge speciale di procedura penale354. Con la revisione della legge sui profili del DNA, il legislatore ha modificato anche la Procedura penale militare, al fine di disciplinare la possibilità di ricorrere all’analisi del DNA nell’ambito del procedimento penale militare. Il messaggio non si esprime sul procedimento penale amministrativo, probabilmente a causa della revisione in corso

351 RS 363

352 Messaggio dell’8 novembre 2000 concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse, FF 2001 11, 24

353 FF 2021 2998

354 Messaggio del 4 dicembre 2020 concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44, n. 1.1.5