Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 201 Carcerazione preventiva. Procedura dinanzi all’unità amministrativa

L’articolo 201 riprende l’articolo 224 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Vi è arresto dell’imputato dal momento del fermo (art. 35 cpv. 3 e 195 AP-DPA) o dell’esecuzione del mandato di accompagnamento (art. 165 cpv. 2 AP-DPA)371.

Le misure sostitutive sono contemplate dagli articoli 214 e seguenti AP-DPA.

Art. 202 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi

L’articolo 202 riprende l’articolo 225 CPP nella versione della revisione del CPP372, adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 203 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi

L’articolo 203 riprende l’articolo 226 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Art. 204 Domanda di proroga della carcerazione

L’articolo 204 riprende l’articolo 227 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

Non è necessario prevedere nella DPA un disciplinamento della durata della carcerazione preventiva diverso dal regime sancito dal CPP. In particolare non è mantenuto il limite di 14 giorni, fondato sul rischio di collusione, previsto dal vigente articolo 57 capoverso 2 DPA per la durata massima della carcerazione preventiva. Tale termine è infatti troppo corto per evitare il rischio di collusione nei casi in cui devono essere assunti mezzi di prova di grande portata (p. es. conferimento del mandato per una perizia, indagini su altre persone coinvolte, interrogatorio di persone all’estero nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale, analisi di una grande quantità di dati sequestrati)373. Tale termine implica che un’eventuale domanda di proroga della carcerazione preventiva dovrebbe essere presentata già entro dieci giorni, in considerazione del termine di quattro giorni prima della fine della carcerazione entro il quale la domanda deve essere presentata (art. 204 cpv. 2 AP-DPA, che riprende l’articolo 227 capoverso 2 CPP); ciò può comportare un’inappropriata allocazione e un dispendio di risorse di personale dell’autorità incaricata del dossier374. Se l’AP-DPA prevedesse una durata massima di carcerazione troppo breve, la proroga potrebbe inoltre diventare la regola per gran parte dei reati gravi di diritto penale amministrativo per i quali può essere presa in considerazione una carcerazione preventiva di una certa durata, ad esempio i reati contemplati dagli articoli 14 capoverso 3 AP-DPA e 86 capoversi 2 e 3 LATer. Se si mantenesse la durata massima attuale, un problema simile si presenterebbe anche nei casi in cui la carcerazione preventiva non si fonda sul rischio di collusione. Occorre in particolare non perdere di vista che l’esigenza risultante dall’articolo 192

371 Cfr. CR CPP-LOGOS, art. 224 N 18

372 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5569

373 BSK VStrR-GRAF, art. 57 N 12

374 BSK VStrR-GRAF, art. 57 N 12 e 16