Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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penale amministrativo costituisce una messa in pericolo astratta. Infine, come già detto, la DPA vigente non prevede il rischio di recidiva come motivo di detenzione, il che non sembra sollevare grossi problemi.

Ovviamente le carcerazioni basate sul rischio di fuga o di collusione dovranno rispettare il principio della proporzionalità, applicabile in virtù dell’articolo 154 capoverso 1 lettera c AP-DPA. Sembra che dover rispettare il principio della proporzionalità contribuisca effettivamente a limitare l’impiego della carcerazione da parte delle autorità penali amministrative, in particolare in riferimento alle contravvenzioni366. Visto il tenore dell’articolo 154 capoverso 1 lettera c AP-DPA è superfluo riprendere il vigente articolo 52 capoverso 2 DPA.

I capoversi 1bise 2 dell’articolo 221 CPP nella versione della revisione del CPP367 non sono ripresi nell’articolo 198, poiché sarebbe una scelta eccessiva. Gli argomenti illustrati sopra per non fare del rischio di recidiva un motivo di detenzione nell’AP-DPA sono qui applicabili per analogia. Inoltre, per i motivi di carcerazione previsti dai suddetti capoversi 1bise 2 non è necessario un precedente368. Infine, il motivo di carcerazione previsto dal capoverso 1bisè applicabile soltanto in riferimento a reati previsti dal CP che comprendono anche i relativi reati di diritto penale amministrativo o si applicano in concorso con questi ultimi.

Art. 199 Rimedi giuridici

L’articolo 199 riprende l’articolo 222 CPP nella versione della revisione del CPP369, adeguandolo formalmente al procedimento penale amministrativo. L’unità amministrativa, alla stregua del pubblico ministero nel procedimento penale ordinario, non può quindi impugnare le decisioni in questione. Visto che la carcerazione è stata ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi e in conformità con l’articolo 47 AP-DPA (v. il commento agli art. 43 e 47 AP-DPA), la decisione deve essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF (art. 46 cpv. 1 primo periodo AP-DPA). L’articolo 199 menziona la Corte dei reclami penali del TPF e non l’autorità di ricorso (art. 34, lett. c e 46 segg. AP-DPA).

Art. 200 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione

L’articolo 200 riprende l’articolo 223 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. I contatti dell’imputato con il suo difensore nella procedura di carcerazione dinanzi al giudice sono retti, se del caso, dall’articolo 223 CPP (v. art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA).

Le assunzioni di prove contemplate dal capoverso 1 si riferiscono ai mezzi di prova facilmente o immediatamente disponibili che possono essere assunti dall’unità amministrativa o dal giudice dei provvedimenti coercitivi in virtù degli articoli 201 capoverso 1 e 202 capoverso 4 AP-DPA370.

366 BSK VStrR-GRAF, art. 51 N 7

367 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5568

368 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5568.

369 FF 2022 1560

370 CR CPP-CHAIX, art. 223 N 3