Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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della DPA. Non ne risulta tuttavia alcuna volontà del legislatore di escludere in futuro il ricorso, attualmente consentito, all’analisi del DNA nell’ambito di un procedimento penale amministrativo. È pertanto opportuno riprendere il suddetto disciplinamento nell’AP-DPA.

L’AP-DPA non riprende l’articolo 256 CPP (indagini a tappeto), nella versione secondo la modifica del 17 dicembre 2021355 della legge sui profili del DNA. Non sussiste infatti la necessità di ricorrere a questo provvedimento coercitivo nei procedimenti penali amministrativi e quindi sarebbe sproporzionato prevederlo nell’AP-DPA: tale provvedimento coercitivo permette infatti a persone non concretamente sospettate di aver commesso un reato e che rientrano in determinati estesi criteri di ricerca di provare la propria innocenza. Si propone quindi di non riprendere nell’AP-DPA questo provvedimento, consentito nel diritto penale amministrativo dal diritto vigente prima del 1° agosto 2023. La mancata ripresa ha per conseguenza che, conformemente a quanto illustrato sopra, il provvedimento non sarà più disponibile nel procedimento penale amministrativo dall’entrata in vigore della revisione della legge sui profili del DNA. L’AP-DPA non riprende neppure l’articolo 257 CPP nella versione della revisione del CPP356, poiché esso menziona il giudice e quindi riguarda soltanto la fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo, retta dal CPP (art. 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA). Gli articoli 258a (ricerca di legami di parentela) e 258b (fenotipizzazione) CPP, adottati in occasione della revisione del 17 dicembre 2021357 della legge sui profili del DNA, non sono ripresi dall’AP-DPA, visto il catalogo di reati che contemplano. Il diritto penale amministrativo non contempla reati che giustifichino la ricerca di legami di parentela e la fenotipizzazione.

Art. 186 Condizioni in generale

L’articolo 186 riprende, adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo, l’articolo 255 capoversi 1, 1bise 3 CPP – nella versione della modifica del 17 dicembre 2021358, entrata in vigore il 1° agosto 2023, della legge sui profili del DNA e della revisione del CPP359

– applicabile alle condizioni per l’ordine del prelievo di campioni e dell’allestimento di un profilo del DNA per far luce su un crimine o su un delitto. Gli ordini fondati sull’articolo 186 sono di competenza dell’unità amministrativa (art. 155 cpv. 1 lett. a AP-DPA). Questo provvedimento coercitivo, applicabile nel procedimento penale amministrativo secondo il diritto in vigore prima del 1° agosto 2023, può essere utile a determinate autorità di perseguimento penale amministrativo anche in futuro e quindi la ripresa delle disposizioni del CPP è giustificata.

Secondo l’articolo 3 della legge sui profili del DNA nella versione precedente l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021, un’analisi può essere effettuata soltanto per far luce su un crimine o un delitto. L’estensione alle contravvenzioni di diritto penale amministrativo non appare né necessaria né giustificabile. Secondo l’articolo 186 questo provvedimento coercitivo continua quindi a essere applicabile soltanto ai crimini e ai delitti.

L’articolo 186 non riprende il capoverso 2 dell’articolo 255 CPP, che conferisce alla polizia il diritto di disporre, a determinate condizioni, un’analisi del DNA. Non è necessario riprendere questa disposizione poiché nel procedimento penale amministrativo gli atti della polizia s’iscrivono nell’ambito degli articoli 39 o 57 capoversi 3 o 4 AP-DPA. In entrambi i casi la direzione

355 FF 2021 2998

356 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5577-5779

357 FF 2021 2998

358 FF 2021 2998

359 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5577-5779