Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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di dissigillamento. Eventuali deroghe giustificate alla competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi andrebbero previste nella legislazione speciale.
Per il resto, la differenza del tenore del capoverso 1 rispetto all’articolo 248a capoverso 1 introdotto nel CPP in occasione della revisione di quest’ultimo349 tiene conto del fatto che, contrariamente al procedimento penale ordinario, il procedimento penale amministrativo non prevede una procedura preliminare e la DPA è applicabile alla fase iniziale del procedimento penale amministrativo, di competenza dell’amministrazione, e non alla successiva fase giudiziaria, di competenza dell’autorità giudiziaria, in cui è applicabile il CPP.
Per il rimanente si veda il commento agli articoli 178–181 AP-DPA.
Art. 182 e 183 Perquisizione di persone e oggetti
Questo provvedimento coercitivo è contemplato dal vigente articolo 48 capoverso 2 DPA. Le disposizioni del CPP che saranno applicabili in sua vece rappresentano un disciplinamento più completo. Contrariamente al vigente articolo 48 capoverso 2 DPA, esse permettono esplicitamente la perquisizione di persone diverse dall’imputato e, ovviamente, anche di oggetti.
Art. 182 Principio
L’articolo 182 riprende senza modifiche l’articolo 249 CPP.
Art. 183 Esecuzione
L’articolo 183 riprende senza modifiche l’articolo 250 CPP.
Art. 184–185 Ispezioni corporali
Gli articoli 184–185 disciplinano l’ispezione corporale nell’ambito del procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questo provvedimento coercitivo è contemplato dagli articoli 251-252. L’articolo 251a CPP, introdotto in occasione della revisione del CPP350, non è ripreso poiché non ha alcuna portata nel diritto penale amministrativo.
Art. 184 Principio
Sotto il profilo materiale, l’articolo 184 riprende essenzialmente l’articolo 251 CPP, adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Il capoverso 4 adegua i reati – rispetto a quelli previsti dall’articolo 251 capoverso 4 CPP, applicabile al procedimento penale ordinario – per i quali le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi che ne ledono l’integrità fisica.
349 FF 2022 1560
350 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5576 seg.