Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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penale amministrativo, visto che quest’ultimo riguarda autori che in generale non sono pericolosi. Inoltre, la disposizione ha probabilmente un impatto soltanto in riferimento a reati di lesione previsti dal CP che includono i relativi reati del diritto penale amministrativo o si applicano in concorso con questi ultimi.
Art. 209 Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello
L’articolo 209 riprende l’articolo 232 CPP. L’autorità che dirige il procedimento è determinata secondo l’articolo 61 lettera c CPP.
Art. 210 Domanda di scarcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello
L’articolo 210 riprende l’articolo 233 CPP. L’autorità che dirige il procedimento è determinata secondo l’articolo 61 lettera c CPP.
Art. 211 Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza. Stabilimento carcerario
L’articolo 211 riprende l’articolo 234 CPP. L’autorità designata dai Cantoni in virtù dell’articolo 234 capoverso 2 CPP è competente sia quando il procedimento penale ordinario incombe a un’autorità federale di perseguimento penale (MPC) sia quando incombe a un’autorità cantonale di perseguimento penale (pubblici ministeri cantonali). È quindi sensato che tale autorità, come proposto dal capoverso 2, sia competente anche per i procedimenti penali amministrativi di competenza delle unità amministrative federali.
Art. 212 Esecuzione della carcerazione
L’articolo 212 riprende l’articolo 235 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’autorità alla quale è attribuita la direzione del procedimento è determinata in funzione dell’articolo 61 capoversi c e d CPP. La promozione dell’accusa è retta dagli articoli 276 e seguenti AP-DPA. Per motivi di tecnica legislativa, il capoverso 3 riprende l’articolo 235 capoverso 2 secondo periodo CPP e il capoverso 6 riprende l’articolo 235 capoverso 4 secondo periodo in fine CPP.
Secondo il capoverso 7 le questioni relative all’esecuzione della carcerazione preventiva e della carcerazione di sicurezza sono rette in sostanza dalle norme cantonali applicabili in materia, emanate in virtù dell’articolo 235 capoverso 5 CPP. Quest’ultimo non è applicabile soltanto ai procedimenti di competenza delle autorità penali cantonali, bensì anche a quelli di competenza della giurisdizione penale federale ordinaria, ad esempio del MPC, poiché non vi sono prigioni o stabilimenti carcerari federali. Non c’è alcun motivo di trattare diversamente sotto questo aspetto i casi di competenza della giurisdizione penale amministrativa federale e quelli di competenza della giurisdizione penale federale ordinaria. Il Cantone cui appartiene lo stabilimento carcerario in questione potrà ottenere dalla Confederazione il rimborso delle spese in virtù dell’articolo 300 AP-DPA (v. il commento all’art. 300 cpv. 1 AP-DPA).