Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 213 Esecuzione anticipata di pene e misure
L’articolo 213 riprende essenzialmente l’articolo 236 CPP nella versione della revisione del CPP378, adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’autorità alla quale è attribuita la direzione del procedimento è determinata in funzione dell’articolo 61 capoversi c e d CPP. La promozione dell’accusa è retta dagli articoli 276 e seguenti AP-DPA.
Il capoverso 3 si basa sull’articolo 236 capoverso 3 rinunciando tuttavia alla sua formulazione potestativa. Ha lo scopo di evitare che sia ordinato un provvedimento quando non è a disposizione alcun posto in uno stabilimento adeguato379.
Art. 214 Misure sostitutive. Disposizioni generali
L’articolo 214 riprende l’articolo 237 CPP. Nel caso concreto l’autorità competente può essere il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 203 e 206 AP-DPA), il tribunale di primo grado (art. 208 AP-DPA) o chi dirige il procedimento in sede d’appello (art. 209 AP-DPA)380.
Art. 215 Cauzione
L’articolo 215 riprende l’articolo 238 CPP. Nel caso concreto, durante la fase del procedimento dinanzi all’amministrazione è competente il giudice dei provvedimenti coercitivi.
Art. 216 Svincolo della cauzione
L’articolo 216 riprende l’articolo 239 CPP, fatte salve le ipotesi dell’assoluzione e dell’esecuzione di una sanzione privativa della libertà di cui al capoverso 1 lettere b e c, poiché esse sono pertinenti soltanto nella fase giudiziaria retta dagli articoli 281 capoverso 3 e 283 capoverso 3 AP-DPA.
Art. 217 Devoluzione della cauzione
L’art. 217 riprende l’articolo 240 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Il capoverso 4 tiene conto del fatto che, contrariamente al diritto penale ordinario, nel diritto penale amministrativo non vi è un danneggiato.
Art. 218–231 Misure di sorveglianza segrete. Sorveglianza della corrispondenza postale e
del traffico delle telecomunicazioni
Gli articoli 218–231 disciplinano la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nell’ambito della procedura penale amministrativa. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, questo provvedimento coercitivo è contemplato dagli articoli 269-279.
378 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5574
379 BSK StPO-HÄRRI, art. 236 N 16
380 Cfr. per analogia PC CPP, art. 237 N 7